Welfare aziendale
4 Giu 2022
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Fondo nuove competenze 2022: cosa finanzia e come accedere

Il Decreto Milleproroghe ha esteso a tutto il 2022 la possibilità di far ricorso al Fondo nuove competenze: ecco come le aziende possono richiederlo e utilizzarlo.
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Studio tributario e-IUS – Tax&Legal
fondo nuove competenze 2022

Nell’ultimo biennio, il mondo produttivo è stato colpito da una profonda crisi, innescata, dapprima, dall’emergenza pandemica e, più di recente, dalla guerra in Ucraina.
Per fornire un sostegno al tessuto imprenditoriale italiano, il Governo ha introdotto molteplici misure per sostenere e incentivare il lavoro e la produzione.

Tra queste, si colloca il Fondo nuove competenze. Il Fondo nuove competenze è stato istituito nel 2020 dal Decreto Rilancio (art. 88, D.L. n. 34 del 2020). Scopriamo di cosa si tratta e come le aziende possono accedere nel 2022.

Cos'è e a cosa serve il Fondo nuove competenze

Inizialmente, il Fondo nuove competenza aveva lo scopo di contrastare gli effetti negativi prodotti dall’epidemia COVID-19 sull’economia italiana e voleva costituire uno strumento per consentire la graduale ripresa delle attività produttive.

Oggi, invece, il Fondo nuove competenze si è affermato quale strumento che consente lo sviluppo e la formazione mirata della persona, in modo da soddisfare gli emergenti fabbisogni delle imprese.

La prima sperimentazione della misura, finanziata con 730 milioni di euro, si è sostanzialmente conclusa nel 2021. Però, alla fine dello scorso anno, il Decreto Milleproroghe ha esteso a tutto il 2022 la possibilità di far ricorso al Fondo Nuove Competenze, che è, quindi, stato, rifinanziato per un miliardo di euro, a cui si sono aggiunti circa 600 milioni di euro assegnati da provvedimenti legislativi adottati nel dicembre dello stesso anno.

Si è in attesa dell’emanazione del Decreto interministeriale che definirà la platea dei potenziali beneficiari, le caratteristiche dei progetti e gli oneri rimborsabili. 

Come funziona il Fondo nuove competenze: le modalità

Basandosi sulle caratteristiche dell’avviso pubblicato nel 2020, il Fondo nuove competenze si inserisce nell’ambito delle cosiddette “misure di politiche attive del lavoro”, ossia di quelle misure che le Istituzioni mettono in campo per sostenere l’occupazione e promuovere l’inserimento lavorativo.

Si tratta di un Fondo pubblico che permette di finanziare, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto, i datori di lavoro che vogliano investire sulla formazione dei dipendenti, affinché questi ultimi possano adeguare il loro expertise alle mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

In particolare, se il datore di lavoro destina alla formazione parte dell’orario di lavoro dei propri dipendenti, il Fondo Nuove Competenze si fa carico dei costi relativi alle ore sottratte all’attività lavorativa e impiegate in percorsi formativi.

Ma in cosa  consistono i contributi erogati? L’Anpal non ha ancora provveduto alla pubblicazione dell’Avviso relativo al Fondo Nuove competenze per il 2022. Pertanto, qualora non fossero introdotti elementi di diversità rispetto alla prima versione, il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione e rimborsato dal Fondo includerebbe, anche nella nuova versione, la retribuzione e i contributi previdenziali e assistenziali.

Si attendono conferme circa una possibile riduzione della componente retributiva, il cui rimborso, stando alle recenti dichiarazioni del Ministro del Lavoro (Comunicato del Ministro Orlando del 19 maggio 2022), potrebbe essere ridotto ad una percentuale pari al 70-75%.

Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, invece, dovrebbero continuare a essere rimborsati per intero, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruibili nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo.

Istanza di accesso al Fondo nuove competenze

Quali adempimenti sono richiesti al datore di lavoro che intenda presentare istanza di accesso al Fondo? In sede di presentazione dell’istanza, il datore di lavoro – salvo novità presenti nel nuovo Avviso – sarà tenuto a depositare:

  • il contratto collettivo di lavoro sottoscritto, a livello aziendale o territoriale, dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, attraverso cui vengono definiti i fabbisogni aziendali in termini di nuove competenze, i progetti formativi per il loro soddisfacimento, l’entità, i tempi, i modi e i dipendenti destinatari della riduzione delle ore di lavoro in favore della formazione;
  • il progetto formativo per lo sviluppo delle competenze, attraverso cui vengono descritte le modalità di svolgimento dell’attività formativa e la relativa durata, riportando espressamente gli obiettivi di apprendimento, i soggetti destinatari del progetto, il soggetto erogatore della formazione e gli oneri connessi;
  • l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ciascuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
  • l’eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento d’identità del delegante.

L'attività di formazione

I percorsi formativi, da avviare dopo l’approvazione dell’istanza di contributo, dovevano concludersi, nella prima versione del Fondo, entro 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte dell’Anpal, prorogabili previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione dell’Agenzia.

L’attività di formazione – sempre sulla scorta del primo Avviso – poteva essere erogata dallo stesso datore di lavoro (se previsto dall’accordo collettivo) o da soggetti esterni quali enti di formazione accreditati a livello nazionale e regionale.

Tuttavia, come si legge nel comunicato stampa diramato qualche giorno fa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrebbe essere esclusa la possibilità di erogare la formazione direttamente da parte dei datori di lavoro, lasciando la gestione del percorso formativo di competenza di soggetti terzi.

L’attività di formazione sarà, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi. I fondi interprofessionali costituiranno il canale di accesso privilegiato al Fondo Nuove Competenze.

Si attendono indicazioni anche sulla possibilità di far ricorso al cosiddetto training on the job, ossia la formazione sul campo con affiancamento di personale esperto, ammessa nella prima versione del Fondo nuove competenze. Quanto all’oggetto della formazione, invece si hanno notizie più precise.
Il Decreto Energia, infatti, ha orientato la formazione attuabile mediante il Fondo 2022 all’acquisizione di competenze digitali e green, prevedendo che, nell’erogazione dei nuovi contributi, saranno preferite imprese che abbiano deciso di intraprendere percorsi di transizione ecologica e digitale.

Esame dell’istanza e accesso alle risorse

È l’Anpal a procedere all’esame delle istanze e, in caso di approvazione, a determinare l’importo massimo riconoscibile.

L’erogazione del contributo avviene tramite INPS con cadenza trimestrale, nei limiti degli importi comunicati e riconosciuti da Anpal.

Esistono delle garanzie volte a evitare un utilizzo illegittimo del Fondo nuove competenze? Sia nella prima versione, che, verosimilmente, nella seconda – alla luce di quanto emerso a conclusione dell’incontro tra il Ministro del Lavoro e le Parti sociali – è affidata all’Anpal l’attività di monitoraggio sull’efficiente esecuzione dei percorsi formativi. Se verranno confermate le prescrizioni contenute nel primo Avviso,

L’Agenzia continuerà a svolgere controlli di corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento. In caso di scostamenti tra le due somme, verrà attivato, con la collaborazione dell’INPS, il recupero delle somme indebitamente erogate.