Welfare aziendale
17 Mag 2022
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Fringe benefit e alloggio aziendale: tutto quello che devi sapere

Come funziona la tassazione nel caso di un appartamento concesso a un dipendente? E qual è la rilevanza fiscale? Ne parliamo in questo articolo facendo anche degli esempi di calcolo di fringe benefit.
Autore
Studio tributario e-IUS – Tax&Legal
fringe benefit alloggio dipendenti

Diversi sono i benefit che il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti, collaboratori o amministratori. Tra essi rientra anche l’attribuzione di alloggi di servizio, qualora sia richiesto al dipendente di svolgere la propria attività in una sede di lavoro diversa da quella prevista dal contratto.

Vediamo, quindi, come funziona l’assegnazione di un alloggio da parte del datore di lavoro in favore del dipendente e quale sia il trattamento fiscale ad esso riservato.

Quando viene concesso un alloggio al dipendente?

Al di fuori dei casi espressamente regolati dalla contrattazione collettiva, accordi territoriali o regolamenti, non rientra tra le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro l’obbligo per il datore di lavoro di fornire un alloggio al proprio lavoratore dipendente. E questo anche qualora sia stato chiesto a quest’ultimo di recarsi in trasferta temporanea in una sede di lavoro diversa da quella prevista dal contratto o di svolgere l’attività lontano dalla sede lavorativa di riferimento. 

Al configurarsi di tali ipotesi, infatti, la concessione di un alloggio di servizio al dipendente rimane nella discrezionalità del datore di lavoro, che potrà decidere di assegnarlo o meno al dipendente per provvedere alle sue esigenze abitative.

Alloggi concessi ai dipendenti: le varie tipologie

Esistono diverse tipologie di alloggio che il datore di lavoro può assegnare al proprio dipendente. Tra le principali tipologie ci sono:

  • gli immobili concessi ai lavoratori in trasferta temporanea (cosiddetti alloggi a uso foresteria);
  • gli immobili concessi in uso ai dipendenti;
  • gli immobili concessi in uso ai lavoratori che abbiano dovuto trasferire la propria residenza per esigenze di servizio (cosiddetti fabbricati strumentali pro-tempore).

La deducibilità per i datori di lavoro

Proprio in base alla tipologia di alloggio assegnata al lavoratore, trova applicazione un trattamento fiscale differente in termini di deducibilità dei costi da parte del datore di lavoro.

In particolare, nel caso di alloggi a uso foresteria, il datore di lavoro potrà dedurre tutti i costi relativi ai servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del DPR n. 917/1986 (TUIR). 

Con riguardo, invece, ai canoni di locazione, anche finanziaria, e alle spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti, i relativi costi sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per il dipendente. Il fringe benefit costituisce, dunque, il limite massimo della deducibilità dei costi di locazione e manutenzione sostenuti dal datore di lavoro.

Al contrario, nel caso in cui i fabbricati siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l’attività, i canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi. Durante il triennio, gli immobili concessi in uso ai dipendenti trasferiti per servizio si considerano immobili strumentali (art. 43, comma 2, TUIR).

In tale ipotesi, tuttavia, qualora il dipendente lasci l’unità abitativa prima della conclusione del triennio, l’immobile concesso in uso al dipendente non si considera più strumentale, con la conseguenza che non sarà possibile riconoscere la deducibilità integrale dei costi sostenuti dal datore di lavoro.

Solo nell’ipotesi in cui l’immobile venga nuovamente concesso a un dipendente che abbia trasferito la propria residenza, tornano ad essere applicabili, per la medesima unità immobiliare, le disposizioni di favore, per cui sia i canoni di locazione sia le spese di manutenzione sono integralmente deducibile per il datore.

I fringe benefit e gli alloggi dati al dipendente: la rilevanza fiscale

La concessione di un alloggio in favore del lavoratore dipendente costituisce un fringe benefit per il dipendente, ovvero un benefit aziendale in aggiunta al compenso contrattualmente previsto per la prestazione lavorativa.

Sotto il profilo prettamente fiscale, nel caso di attribuzione dell’alloggio al lavoratore, trova applicazione l’art. 51, comma 4, lett. c), TUIR, a norma del quale sono distinti i fabbricati iscritti al catasto da quelli non iscritti, nonché i fabbricati senza obbligo di dimora per il lavoratore dipendente, da quelli in cui vi sia tale obbligo, come per i custodi d’azienda o i portieri degli stabili.

Per i fabbricati iscritti in catasto concessi in locazione, uso o comodato, costituisce fringe benefit la differenza tra:

  • la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore;
  • quanto corrisposto (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato stesso.

Con riferimento alle spese inerenti, come specificato dall’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 326/E/1997), sono escluse le spese già considerate in sede di determinazione della stessa, quali le spese di ordinaria manutenzione, di assicurazione, di amministrazione del fabbricato, relative ai servizi comuni. Di conseguenza, tra le spese inerenti rientrano le eventuali utenze pagate dal datore di lavoro (quali luce, gas, telefono); tassa rifiuti solidi; spese di condominio.

Nel caso in cui il lavoratore sia obbligato a dimorare presso l’alloggio, inoltre, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente la differenza suindicata ridotta al 30%, trattandosi di un immobile strumentale all’attività lavorativa, seppur indirettamente.

Per i fabbricati concessi in locazione, uso o comodato che non devono essere iscritti nel catasto, invece, concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente la differenza tra:

  • il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato;
  • e quanto corrisposto (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato stesso.

Tale criterio trova applicazione anche ai fabbricati la cui concessione richiede l’obbligo di dimora da parte del lavoratore dipendente.

Esempio di calcolo di fringe benefit legato all’alloggio dipendente

Facendo un esempio più concreto, con riguardo ad alloggi iscritti al Catasto, supponiamo che il fabbricato concesso al dipendente abbia una rendita catastale pari a 2000 euro, spese inerenti pari a 500 euro e una somma complessiva trattenuta al dipendente di 600 euro per il godimento del fabbricato. In tale ipotesi, il fringe benefit tassato in capo al lavoratore dipendente avrà un importo pari a 1900 euro (2500-600).

Inoltre, nel caso di obbligo di dimora da parte del lavoratore dipendente presso l’alloggio concesso, il fringe benefit sarà pari al 30% di 1900, ovvero 570 euro.

Per i fabbricati che non devono essere iscritti al Catasto (ad esempio, i fabbricati situati all’estero), infine, il fringe benefit tassato sarà determinato dal canone di locazione annuo versato dal lavoratore dipendente pari, per esempio, a 12 mila euro, al netto delle eventuali somme corrisposte dal dipendente che, supponiamo, siano pari a 1500 euro (125 euro al mese). In tale circostanza, l’importo soggetto a tassazione sarà pari a 10.500 euro.

Cosa succede se l’alloggio è concesso a più di un dipendente?

Può accadere che un’unica unità immobiliare sia concessa in locazione, uso o comodato a più di un dipendente. In tale ipotesi, l’importo come sopra determinato dovrà essere ripartito tra gli utilizzatori in parti uguali o in relazione alle parti di fabbricato a ciascuno assegnate se queste sono differenziate.

Parimenti, si dovrà procedere nel caso in cui al dipendente venga concesso in locazione, uso o comodato una o più stanza in una unità immobiliare.

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