La concessione di auto aziendale consiste nell’assegnazione del veicolo da parte del datore di lavoro al dipendente che può usufruirne sia per ragioni lavorative sia per ragioni private.
L’attribuzione di tale fringe benefit è regolata dal legislatore che, da ultimo, ha previsto una nuova disciplina fiscale in vista di incentivare l’acquisto di veicoli green.
Nell’ambito delle realtà produttive del nostro Paese, si assiste frequentemente all’attribuzione ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro, di auto aziendali. È importante precisare che il datore di lavoro può mettere a disposizione dei propri dipendenti l’auto aziendale a vario titolo, cui è direttamente legato un diverso utilizzo. Se come fringe benefit è, quindi, da considerarsi come un “compenso in natura”.
Ciò che accade nella maggior parte dei casi è, in particolare, l’assegnazione del benefit in questione per un uso promiscuo. L’auto aziendale viene concessa al dipendente sia per portare avanti la propria attività lavorativa sia per uso personale, ossia per esigenze legate alla vita privata.
È invece diversa l’ipotesi in cui l’auto aziendale sia attribuita al dipendente per un uso limitato all’attività lavorativa. In questo caso, non costituisce un’utilità erogata in favore del dipendente, bensì un bene strumentale utilizzabile da quest’ultimo esclusivamente per l’adempimento della propria prestazione lavorativa e attribuito, dunque, per un interesse esclusivo del datore di lavoro.
Vediamo di capire meglio come funziona il fringe benefit legato all’uso aziendale e qual è il trattamento fiscale per i dipendenti oltre a vedere quali sono le soglie di esenzione valide per il 2026.
Indice dei contenuti:
- Fringe benefit auto aziendale: le novità
- Soglie di esenzione 2026 e trattamento fiscale del dipendente
- Riassegnazione auto aziendali e proroga delle assegnazioni già in essere
- Trattamento fiscale per il datore di lavoro
- Calcolo fringe benefit auto aziendale
- I vantaggi offerti da Edenred
- Domande e risposte frequenti (FAQ) sull'auto aziendale
Fringe benefit auto aziendale: le novità
Come funziona il fringe benefit auto aziendale? L’auto aziendale attribuita al dipendente a uso promiscuo rappresenta, come dicevamo, un fringe benefit ed è quindi una forma di retribuzione in natura erogata al dipendente stesso.
Per determinare il valore dell’autovettura da assoggettare a tassazione, il Legislatore ha, tuttavia, previsto uno specifico criterio.
In origine, il compenso in natura veniva valorizzato per il dipendente utilizzando il criterio forfetario indicato nell’art. 51, c. 4, lett. a), TUIR e basato sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle nazionali dell’ACI (pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno).
Dall’1 gennaio 2025 con la Legge di Bilancio 2025, il fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo è stato determinato sulla base della tipologia di alimentazione del veicolo.
L’ art. 51 , co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1 gennaio 2025, il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri – calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente- è soggetto a tassazione.
Nell’intento, prima descritto, di promuovere la transazione ecologica, la percentuale del
50% è ridotta al:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
La disciplina si applica ai veicoli che rispettino i seguenti requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati
a decorrere dal 1° gennaio 2025; - siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L’effetto di questo cambiamento che resta valido anche nel 2026 è duplice: da un lato, si premia l’assegnazione di veicoli elettrici o ibridi plug- in, riducendo la quota tassabile, dall’altro, si penalizzano i veicoli a motore endotermico, a prescindere dal livello effettivo di emissioni, disincentivandone l’investimento.
La modifica intende, infatti, promuovere un sistema più orientato alla mobilità sostenibile, agevolando il carico fiscale per i soli modelli menzionati dalla disposizione.
Cosa si intende per auto aziendale in "uso promiscuo"?
In ogni caso, per capire meglio “come funziona”, occorre, innanzitutto, spiegare cosa si intenda per auto aziendale concessa “in uso promiscuo”. Si tratta di un veicolo che, come accennavamo, viene usato dal dipendente sia per motivi di lavoro (come per esempio andare dai clienti o da fornitori), sia per motivi privati e al di fuori dell’orario lavorativo.
Ciò è confermato anche dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui l’uso promiscuo ricorre per i mezzi di trasporto che il datore di lavoro assegni a uno specifico dipendente per portare avanti l’attività di lavoro e per i quali egli abbia consentito anche l’uso personale da parte del dipendente stesso, per esempio per recarsi al lavoro (come precisato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/1997).
Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, la concessione dell’auto aziendale a uso promiscuo non può derivare da un atto unilaterale del datore di lavoro, ma da un accordo tra quest’ultimo e il dipendente beneficiario.
Devono, quindi, essere concordate tramite apposito contratto le condizioni per l’utilizzo dell’auto. Tali condizioni possono regolare, per esempio, le ipotesi di incidente, le riparazioni, il pagamento di multe, il rifornimento, le spese di parcheggio, ecc… (come precisato dalla Risoluzione n. 46/E/2020).
Il contratto può inoltre, “servire” per soddisfare l’esigenza di documentare l’uso del veicolo aziendale per motivi personali oltre che di lavoro (come precisato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 48/E/1998).
Soglie di esenzione 2026 e trattamento fiscale del dipendente
In deroga al criterio generale del valore normale (art. 9 TUIR), l’importo da assoggettare ad imposizione per l’utilizzo promiscuo degli autoveicoli assegnati ai dipendenti è determinato forfettariamente su base annua.
L’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR è stato recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2025. Prima delle recenti modifiche, infatti, prevedeva una tassazione agevolata per i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti, a condizione che il datore di lavoro concedesse in uso promiscuo un veicolo di nuova immatricolazione a un dipendente, con basse emissioni di anidrite carbonica, non superiori a 60 grammi per chilometro.
Secondo la versione precedente, quindi, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti attivati dal 1° luglio 2020, i valori che costituiscono fringe benefit venivano calcolati applicando il 25% su un costo convenzionale basato su 15.000 km
annui, determinato secondo le tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia (ACI), pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, al netto di eventuali trattenute al dipendente.
La disposizione prevedeva percentuali più alte per il calcolo forfettario del reddito da lavoro dipendente nei casi di veicoli con maggiori emissioni di anidride carbonica.
Per effetto del decreto-legge 19/2025, la disciplina originaria, continua ad applicarsi con riferimento:
- ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso
promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Tale scelta normativa deriva dall’esigenza di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica tutelando al contempo la certezza e l’affidamento dei soggetti coinvolti nelle fattispecie concluse “a cavallo” del passaggio dei vecchi regimi.
Riassegnazione auto aziendali e proroga delle assegnazioni già in essere
In tale quadro, l’Agenzia delle Entrate si è espressa precisando le regole applicabili nei
casi di riassegnazione e/o proroga del contratto di assegnazione già sottoscritto (circolare 10/E, 2025).
In caso di riassegnazione di un veicolo aziendale a un altro dipendente, tramite la stipula di un nuovo contratto con un soggetto diverso, si applica la disciplina fiscale in vigore alla data della riassegnazione.
Su tale aspetto, la circolare 10/E, 2025, precisa che:
- se il veicolo era già oggetto di un contratto in essere al 31 dicembre 2024 e
immatricolato dal 1° luglio 2020, trova applicazione la precedente disciplina (cioè
l’art. 51, co. 4, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2024) se la concessione in
uso promiscuo è avvenuta entro il 30 giugno 2025; - se il veicolo viene immatricolato dal 1° gennaio 2025 e, da quella data, è oggetto di
un nuovo contratto con un altro dipendente e consegnato a quest’ultimo, si applica
la nuova disciplina introdotta dalla LdB25; - se il veicolo è riassegnato dal 1° luglio 2025, si applica la tassazione secondo il
valore normale, da determinare secondo come previsto dall’art. 51, co. 3, TUIR,
utilizzando e, dunque, mediante i criteri di cui all’art. 9, TUIR. In taliquesti casi,
infatti, non ricorrono le condizioni per applicare le discipline in commento. In tali
casi, ilIl valore fiscalmente rilevante per la sola parte riferibile all’uso privato
dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore
normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro (risoluzione 20 giugno 2017, n.
74/E).
In caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo resta applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza del contratto e sempre che alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti (cfr., circ. 10/E, cit.)
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Trattamento fiscale per il datore di lavoro
Ci sono, poi, delle specifiche regole previste per il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro.
Per quanto riguarda le imposte dirette, è prevista la deducibilità nella misura del 70% dei costi per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-bis, TUIR).
Dunque, se l’autovettura è assegnata al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta ed è funzionale all’espletamento delle mansioni demandate al dipendente e non c’è un utilizzo occasionale della stessa – ossia per un lasso temporale non inferiore a 183 giorni -, il datore di lavoro può dedurre il relativo costo (ad esempio quote di ammortamento, canoni di leasing, etc.) in misura pari al 70%.
Tale limite si applica non solo al costo di acquisizione del veicolo, ma anche alle spese di impiego eventualmente sostenute dal datore di lavoro – ad esempio, il carburante – le quali seguono la regola di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono.
Da sapere: le spese del carburante per autotrazione sono deducibili solo se effettuate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari autorizzati (strumenti di pagamento tracciabili).
Ai fini IVA, l’imposta assolta per l’acquisto di autovetture concesse gratuitamente in uso promiscuo al personale dipendente è detraibile dal datore di lavoro nella misura del 40% (art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), D.P.R. n. 633/72).
Il divieto di detrazione integrale dell’imposta sugli acquisti discende dalla circostanza per cui la successiva messa a disposizione dell’auto al dipendente a titolo gratuito costituisce un’operazione esclusa dal campo di applicazione IVA. In altre parole, la concessione in uso di un veicolo, per la quale il dipendente non effettua il pagamento di alcun corrispettivo, non può essere qualificata come prestazione di servizi a titolo oneroso, cioè come operazione rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 633/1972 (cfr. Risp. n. 631 del 2020).
Invece, come affermato in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 6/DPF/2008 e Risposta n. 631 del 2020), è possibile fruire della detrazione integrale dell’imposta, invece di quella forfetizzata, nell’ipotesi in cui l’auto aziendale sia concessa in uso promiscuo al dipendente a titolo oneroso, ossia dietro pagamento di un corrispettivo per l’uso privato del veicolo. Significa che lìuso della vettura è inerente integralmente all’attività del datore di lavoro, considerando la configurabilità di una prestazione di servizi resa da quest’ultimo in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo (art. 3 D.P.R. n. 633/1972).
L’imponibilità di tale operazione e il suo carattere inerente consentono al datore di lavoro l’integrale detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo.
Calcolo fringe benefit auto aziendale
Facciamo un esempio: considerando, l’assegnazione di veicolo elettrico il cui il costo chilometrico fissato dalle Tabelle ACI valide per il 2025 è pari a 1,0793 euro, il fringe benefit è
pari a 1.618,95, con percentuale al 10% per effetto delle nuove disposizioni (10% di 1,0793 x 15.000 km).
Può essere prevista l'assegnazione dell’auto a uso esclusivamente personale?
Sì, l’autovettura potrebbe essere attribuita esclusivamente per l’uso personale o familiare del dipendente, ad esempio, solo per recarsi al lavoro o per i giorni non lavorativi. Questa soluzione, che di fatto si realizza poco spesso, rimarrebbe esclusa dal campo applicativo dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, disposizione speciale riferita soltanto alle auto aziendali concesse in uso promiscuo.
Ciò comporterebbe una piena imponibilità del bene, la cui determinazione in denaro verrebbe effettuata sulla base del valore normale (art. 9, TUIR), nel rispetto del principio generale di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.
I vantaggi offerti da Edenred
Grazie ai piani di welfare aziendale, il datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti una vasta gamma di benefit, oltre all’auto aziendale, che contribuiscono concretamente al benessere personale.
Questi vantaggi riguardano ambiti fondamentali come la salute, la genitorialità, l’istruzione, la formazione, ma anche la cultura, i viaggi e il tempo libero.
Edenred supporta i datori di lavoro e semplifica l’attuazione delle diverse politiche aziendali, anche attraverso strumenti come i buoni welfare , che permettono ai dipendenti di usufruire di servizi welfare presso un’ampia rete di strutture
convenzionate su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, Edenred mette a disposizione una piattaforma intuitiva che consente ai dipendenti di scegliere in modo semplice e immediato i benefit disponibili e la struttura
convenzionata presso cui utilizzarli. È anche possibile segnalare direttamente dalla piattaforma la propria struttura di fiducia per richiederne il convenzionamento.
Ma l’auto aziendale non è l’unico fringe benefit che un datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti: esistono infatti altre possibilità, come per esempio i buoni acquisto.
Edenred mette a disposizione una soluzione semplice e veloce, il Buono Acquisto Edenred, utilizzabile per le spese di tutti i giorni, il carburante e ogni genere di shopping,
anche online. È disponibile da app, come voucher digitale o cartaceo.
Si tratta inoltre della risposta ideale per usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di fringe benefit, che ha stabilito, anche per il 2026, come già detto, le seguenti soglie di esenzione fiscale: fino a 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico.
Sempre più aziende scelgono di offrire questi strumenti, riconoscendone il valore come supporto concreto ai bisogni reali dei lavoratori. Un modo efficace per aumentare il potere d’acquisto, migliorare la soddisfazione e, di conseguenza, stimolare performance e produttività.
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