Soglia fringe benefit a 3.000 euro: come funziona e cosa sapere

La crisi economica generata prima dall’emergenza pandemica e, successivamente, dalla crisi delle materie prime e dell’energia, ha condotto a una crescente inflazione e a un costante innalzamento del carrello della spesa.
Tali circostanze hanno indotto il Legislatore a introdurre, già a partire dal 2022, misure fiscali in materia di welfare aziendale finalizzate a sostenere i consumi dei contribuenti. Tra queste, vi è l’innalzamento della soglia di esenzione prevista per i fringe benefit, dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR.
L’art. 12, D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti bis), così come modificato dall’art. 3, comma 10, D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater), aveva introdotto una deroga al menzionato regime ordinario dei fringe benefit , apportando, per il solo 2022, un’importante novità. È stato previsto, in particolare, l’innalzamento della soglia entro cui i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, passata da 258,23 a 3.000 euro annui a dipendente e sono state incluse in tale regime fiscale di favore anche le somme anticipate o rimborsate dal datore di lavoro per le spese delle bollette di acqua, luce e gas.
Per il 2023, l’art. 40, D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) ha previsto l’innalzamento dell’esenzione da 258,23 euro a 3.000 euro per i fringe benefit assegnati dal datore di lavoro e le bollette per le utenze domestiche, in favore esclusivamente dei dipendenti con figli a carico.
Ma cosa prevedono nel dettaglio queste nuove misure e cosa cambia per i dipendenti? Vediamo di scoprirlo nell’articolo.
Indice dei contenuti:
Fringe benefit esenti fino a 3000 euro annui: a chi spettano
Da un punto di vista soggettivo, l’esenzione prevista dal Decreto lavoro è rivolta a tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) imprenditori, professionisti e enti non commerciali. Questi soggetti possono, dunque, assegnare fringe benefit e anticipare o rimborsare somme per il pagamento delle utenze domestiche, deducendo dal reddito in maniera integrale il costo sostenuto.
Sempre in relazione all’ambito soggettivo, l’art. 40 del Decreto lavoro fa riferimento, proprio come l’art. 12 del Decreto Aiuti bis, ai “lavoratori dipendenti”.
Volendo estendere anche al Decreto lavoro quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria con la Circ. n. 35/2022, i beneficiari dell’agevolazione contenuta nell’art. 40 dovrebbero essere individuati nei titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co, lavoro a progetto, amministratori, stagisti, etc.).
Tuttavia, a differenza del 2022 e di quanto previsto dal previgente Decreto Aiuti bis, l’art. 40 del Decreto Lavoro limita la platea di lavoratori beneficiari di beni, servizi e somme esenti fino a 3.000 euro annui ai dipendenti con figli a carico.
Si tratta di figli che possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
Per tutti i lavoratori che non ricadano in questa categoria, la soglia di esenzione dei fringe benefit resta di 258,23 euro; senza contare che, per questi stessi soggetti, è precluso il rimborso di somme per il pagamento delle utenze domestiche.
Il datore di lavoro, in conformità alla disciplina generale di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, può assegnare i fringe benefit, esenti entro il limite di 3.000 euro, senza formalità e anche al singolo dipendente, e non necessariamente alla generalità o a categorie di essi. Inoltre provvede all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
C’è da dire che limite di 3.000 euro di cui all’art. 40 del Decreto lavoro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
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Quali sono i benefit ammissibili
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dell’esenzione prevista dal Decreto lavoro, possono rientrare i fringe benefit assegnati al dipendente nonché, alla luce del richiamo operato dall’art. 40 del Decreto lavoro alla disciplina generale prevista dell’art. 51, comma 3, TUIR, al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12, TUIR (come ricorda laCircolare n. 35/2022).
Il Decreto lavoro continua a consentire al datore di lavoro di assegnare, nel 2023, ai propri dipendenti, fino alla soglia di esenzione di 3.000 euro annui, non solo beni e servizi in natura, ma, altresì (in maniera inedita rispetto a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR) somme di denaro, che potranno essere utilizzate dai lavoratori beneficiari per il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas; è il cosiddetto bonus bollette.
Quanto all’anticipo o al rimborso delle spese per le utenze domestiche, l’Amministrazione finanziaria, con la già menzionata Circolare n. 35/2022, relativa al bonus bollette 2022, ma i cui principi sono estendibili all’agevolazione attuale, ha affermato che il regime di esenzione riguarda le bollette riferite a immobili a uso abitativo, posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai familiari. Non fa, invece, menzione al titolo in forza del quale l’immobile è occupato, né alla qualificazione di quest’ultimo come immobile di residenza o di domicilio del dipendente, del coniuge o del familiare.
Secondo l’Agenzia, è, inoltre, agevolabile anche l’utenza intestata al condominio o al proprietario dell’immobile, ma i cui costi sono “ribaltati” al conduttore (ossia il dipendente, il coniuge o il familiare), sempreché la ripartizione e il riaddebito delle spese siano analitici e non forfettari.
È, tuttavia, necessario, per includere il bonus bollette nel regime di esenzione, che le spese delle utenze anticipate o rimborsate dal datore di lavoro siano effettivamente sostenute dal dipendente, dal coniuge o dal familiare.
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Come abbiamo detto finora, per questo 2023, il Decreto Lavoro ha previsto che a usufruire dei fringe benefit esentasse fino a 3000 euro siano i dipendenti genitori con figli, mentre nello scorso anno, il 2022, tale vantaggio fiscale era stato esteso a tutti i dipendenti.
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Come fruire del bonus bollette per le utenze dei familiari
Quanto alle corrette modalità di erogazione delle somme per il pagamento delle utenze domestiche, al datore di lavoro sono imposti specifici oneri documentali, dovendo acquisire e conservare idonea documentazione attestante che le somme erogate o rimborsate sono state impiegate dal dipendente o dai familiari per lo scopo prefissato.
Né il legislatore, né l’Amministrazione finanziaria specificano, tuttavia, se le somme per il pagamento delle bollette intestate al familiare possano essere utilizzate da quest’ultimo o se debba essere comunque il dipendente a procedere al pagamento dell’utenza.
In realtà, la Circolare n. 35/2022 si limita a prevedere che le utenze per uso domestico del coniuge o del familiare possono godere dell’esenzione a condizione che questi soggetti ne sostengano effettivamente le relative spese.
Non è, in altre parole, imposta una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti delle utenze domestiche di acqua, luce e gas di immobili nella disponibilità del coniuge o dei familiari; è necessario soltanto che siano tali soggetti a rimanere incisi della spesa.
Applicando i principi già esposti dall’Amministrazione finanziaria in merito a benefit fruibili dal dipendente e dal suo familiare ed erogabili attraverso la dazione di anticipi o rimborsi (Ris. 55/E/2020), la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, di cui all’art. 40 del Decreto lavoro, può essere riconosciuta alle somme corrisposte dal datore di lavoro per le spese delle utenze domestiche intestate al coniuge o al familiare, essendo indifferente se il relativo pagamento sia effettuato in favore degli stessi dal dipendente medesimo o direttamente dai titolari delle utenze.
È, comunque necessario che il datore di lavoro acquisisse un giustificativo di spesa comprovante:
- che le somme erogate sono state utilizzate per il pagamento di un’utenza domestica di acqua, luce o gas di un immobile a uso abitativo nella disponibilità del dipendente con figli a carico, del coniuge o del familiare;
- che l’utilizzo delle somme da parte di tali soggetti sia stato coerente con la finalità per le quali erano state corrisposte.
Sarebbe, invece, indifferente l’intestazione del documento di spesa al dipendente o al soggetto fruitore del servizio.
In altre parole, il pagamento delle utenze domestiche intestate al coniuge o al familiare potrebbe essere effettuato dal dipendente o direttamente dai titolari delle utenze, in quanto ciò non rileverebbe ai fini della non concorrenza delle somme alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di 3.000 euro.
Inoltre, sempre nell’ipotesi di fruizione bonus bollette per utenze intestate al coniuge o al familiare, la somma anticipata o rimborsata dal datore di lavoro potrebbe essere attribuita direttamente a tali soggetti.
Durata della misura e superamento del limite di esenzione
Sotto il profilo temporale, la nuova esenzione per i fringe benefit e per il bonus bollette pari a 3.000 euro trova applicazione limitatamente al periodo d’imposta 2023.
Pertanto, secondo il principio di cassa allargato, i benefit possono essere assegnati dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2024.
In caso di attribuzione mediante voucher, a rilevare sarebbe il momento di assegnazione degli stessi e non il loro materiale utilizzo, che, quindi, potrà avvenire anche in periodi d’imposta successivi al 2023 (Circ. 5/2018).
In caso di superamento del limite di 3.000 euro, di cui all’art. 40 del Decreto lavoro, tale disposizione ha espressamente previsto (confermando la Circ. n. 35/2022) la tassazione integrale dei valori assegnati al lavoratore, in applicazione del regime ordinario di cui all’art. 51, comma 3, ultima parte del terzo periodo, TUIR.
Bonus dipendenti 3000 euro e bonus carburante sono cumulabili?
Infine, dobbiamo sottolineare che, alla luce di quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria (Circ. nn. 35 e 27 del 2022) – che, sebbene riferito alle disposizioni in vigore nel 2022, può considerarsi estendibile alle agevolazioni straordinarie introdotte nel 2023 – il regime di esenzione dei fringe benefit e del bonus bollette fino a 3.000 euro annui per lavoratore, purché con figli a carico, previsto dal Decreto lavoro potrebbe considerarsi cumulabile con il cosiddetto bonus carburante.
Il Decreto Ucraina (art. 2, D.L. n. 21/2022) ha previsto, per la prima volta, che, per il solo anno 2022, il lavoratore potesse ricevere dal datore di lavoro buoni benzina non imponibili ai fini fiscali e contributivi fino a 200 euro annui. Il Decreto Carburanti (art. 1, co. 1, D.L. n. 5/2023) ha prorogato al 2023 l’esenzione di 200 euro annui prevista per il bonus carburante, specificando, tuttavia, che nell’attuale periodo d’imposta tale esenzione produce effetti solo ai fini fiscali e non anche contributivi.
L’identico trattamento fiscale del bonus carburante 2023 rispetto al bonus carburante 2022 consente di estendere al primo quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria con la Circ. n. 27/2022 e con la Circ. n. 35/2022.
Pertanto, si può sostenere che il bonus carburante assegnato nel 2023 si cumula alla generale esenzione fiscale prevista per i fringe benefit nella misura di 3.000 euro annui, per i lavoratori con figli a carico, o di 258,23 euro per i lavoratori non rientranti in tale categoria, costituendo un benefit ulteriore, diverso e autonomo rispetto ai fringe benefit medesimi.
I beni e i servizi erogabili nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente, quindi, possono raggiungere un valore complessivo di 3.200 euro annui per i dipendenti con figli a carico o di 458,23 euro annui per i dipendenti senza figli a carico. Di cui euro 200 per uno o più buoni carburante e il residuo per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina e, purché si ricada nel campo di applicazione dell’art.40 del Decreto lavoro, l’erogazione o il rimborso di somme per il pagamento delle bollett).
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