Welfare aziendale
5 Dic 2022
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Bonus dipendenti 3000 euro e nuova soglia fringe benefit: come funziona e cosa sapere

Quali lavoratori possono usufruirne ed entro quali termini? E per il nuovo bonus bollette, è necessario siano intestate al lavoratore o va bene anche nel caso di familiari? Tutto quello che c'è da sapere sul bonus dipendenti 3000 euro.
Autore
Studio tributario e-IUS – Tax&Legal
bonus dipendenti 3000 euro

La crisi economica generata, dapprima, dall’emergenza pandemica e, successivamente, dalla crisi delle materie prime e dell’energia, ha condotto a una crescente inflazione e a un costante innalzamento del carrello della spesa.
Tali circostanze hanno indotto il Legislatore a introdurre misure fiscali in materia di welfare aziendale finalizzate a sostenere i consumi dei contribuenti. Tra queste quello che viene definito “bonus dipendenti 3000 euro”.

Difatti, l’art. 12, D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti bis), così come modificato dall’art. 3, comma 10, D.L. n. 176/2022  (Decreto Aiuti quater), ha introdotto una deroga al regime ordinario dei fringe benefit previsto dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR e apportato per il solo 2022 un’importante novità. Vale a dire l’innalzamento  della soglia entro cui i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, passata da 258,23 a 600 e, da ultimo, a 3.000 euro annui a dipendente.

Altra novità rilevante è stata l’estensione del regime di esenzione all’anticipo o al rimborso delle spese per le bollette di acqua, luce e gas.

Ma cosa prevedono nel dettaglio queste nuove misure e cosa cambia per i dipendenti? Vediamo di scoprirlo nell’articolo. 

Cos'è il bonus dipendenti 3000 euro e a chi spetta

Da un punto di vista soggettivo, la nuova esenzione è rivolta a tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) che svolgono un’attività commerciale, un’arte o una professione e agli enti non commerciali. Questi soggetti possono, dunque, assegnare fringe benefit e anticipare o rimborsare somme per il pagamento delle utenze domestiche, deducendo dal reddito in maniera integrale il costo sostenuto.

Sempre in relazione all’ambito soggettivo, l’Amministrazione finanziaria (Circ. n. 35/2022) ha precisato che devono considerarsi inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione i percettori di reddito di lavoro dipendente e i percettori di reddito assimilato allo stesso (co.co.co, lavoro a progetto, amministratori, stage etc.).

Il datore di lavoro, inoltre, in conformità alla disciplina generale di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, può assegnare i fringe benefit, esenti entro il nuovo limite di 3.000 euro, anche al singolo dipendente, e non necessariamente alla generalità o a categorie di essi.

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Quali sono i benefit ammissibili

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della nuova esenzione, vi possono rientrare i fringe benefit assegnati al dipendente e, altresì, al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12, TUIR (cfr. Circ. n. 35/2022).

L’importante elemento di novità riguarda l’inclusione, nel regime di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, oltre dei benefit in natura (beni e servizi), anche delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In relazione all’anticipo o al rimborso delle spese per le utenze domestiche, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che il regime di esenzione riguarda le bollette riferite a immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai familiari. Non fa invece menzione al titolo in forza del quale l’immobile è occupato, né alla qualificazione di quest’ultimo come immobile di residenza o di domicilio del dipendente, del coniuge o del familiare.

Secondo l’Agenzia, è, inoltre, agevolabile anche l’utenza intestata al condominio o al proprietario dell’immobile, ma i cui costi sono “ribaltati” al conduttore (ossia il dipendente, il coniuge o il familiare), sempreché la ripartizione e il riaddebito delle spese siano analitici e non forfettari.

 
 

È, tuttavia, necessario, per includere il bonus bollette nel regime di esenzione, che le spese delle utenze anticipate o rimborsate dal datore di lavoro siano effettivamente sostenute dal dipendente, dal coniuge o dal familiare.

Come fruire del bonus bollette per le utenze dei familiari

In merito alle corrette modalità di erogazione delle somme per il pagamento delle utenze domestiche, al datore di lavoro sono imposti specifici oneri documentali, dovendo acquisire e conservare idonea documentazione attestante che le somme erogate o rimborsate sono state impiegate dal dipendente o dai familiari per lo scopo prefissato.

Né la norma, né la Circolare menzionata specificano, tuttavia, se le somme per il pagamento delle bollette intestate al familiare possano essere utilizzate da quest’ultimo o se debba essere comunque il dipendente a procedere al pagamento dell’utenza.

In realtà, la Circolare n. 35/2022 si limita a prevedere che le utenze per uso domestico del coniuge o del familiare possono godere dell’esenzione prevista dagli artt. 12 D.L. n. 115/2022 e 3, comma 10, D.L. n. 176/2022 a condizione che questi soggetti ne sostengano effettivamente le relative spese.

Non è, in altre parole, imposta una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti delle utenze domestiche di acqua, luce e gas di immobili nella disponibilità del coniuge o dei familiari; è necessario soltanto che siano tali soggetti a rimanere incisi della spesa.

Applicando i principi già esposti dall’Amministrazione finanziaria in merito a benefit fruibili dal dipendente e dal suo familiare ed erogabili attraverso la dazione di anticipi o rimborsi (Ris. 55/E/2020), ai fini della corretta fruizione del bonus bollette per utenze intestate al coniuge o al familiare del dipendente, sarebbe necessario che il datore di lavoro acquisisse un giustificativo di spesa comprovante:

  • che le somme erogate sono state utilizzate per il pagamento di un’utenza domestica di acqua, luce o gas di un immobile a uso abitativo nella disponibilità di uno dei soggetti indicati dall’art. 12 d.l. Aiuti bis, ossia il dipendente, il coniuge o il familiare;
  • che l’utilizzo delle somme da parte di tali soggetti sia stato coerente con la finalità per le quali erano state corrisposte.

Sarebbe, invece, indifferente l’intestazione del documento di spesa al dipendente o al soggetto fruitore del servizio.

In altre parole, il pagamento delle utenze domestiche intestate al coniuge o al familiare potrebbe essere effettuato dal dipendente o direttamente dai titolari delle utenze, in quanto ciò non rileverebbe ai fini della non concorrenza delle somme alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di 3.000 euro.

Inoltre, sempre nell’ipotesi di fruizione bonus bollette per utenze intestate al coniuge o al familiare, la somma anticipata o rimborsata dal datore di lavoro potrebbe essere attribuita direttamente a tali soggetti.

Durata della misura e superamento del limite di esenzione

Sotto il profilo temporale, la nuova esenzione per i fringe benefit e per il bonus bollette pari a 3.000 euro trova applicazione limitatamente al periodo d’imposta 2022.
Pertanto, secondo il principio di cassa allargato, i benefit possono essere assegnati dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2023.
In caso di attribuzione mediante voucher, a rilevare sarebbe il momento di assegnazione degli stessi e non il loro materiale utilizzo, che, quindi, potrà avvenire anche in periodi d’imposta successivi al 2022 (Circ. 5/2018).

In caso di superamento della franchigia prevista dall’art. 3, comma 10 del Decreto Aiuti quater, tale disposizione ha espressamente previsto (confermando la Circ. n. 35/2022) la tassazione integrale dei valori assegnati al lavoratore, in applicazione del regime ordinario di cui all’art. 51, comma 3, ultima parte del terzo periodo, TUIR.

Bonus dipendenti 3000 euro e bonus carburante sono cumulabili?

Infine, dobbiamo sottolineare che, alla luce di quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria (Circ. nn. 35 e 27 del 2022) – sebbene riferito alla franchigia di 600 euro inizialmente prevista per i fringe benefit dal Decreto Aiuti bis – la nuova esenzione innalzata a 3.000 dal Decreto Aiuti quater è cumulabile con il cosiddetto bonus carburante.
Vale a dire le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro per i rifornimenti di carburante, esenti per l’anno 2022 fino a 200 euro (art. 2, comma 1, D.L. n. 21/2022).

Poiché tale bonus è da considerarsi un benefit aggiuntivo, i beni e i servizi erogabili nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente possono raggiungere un valore complessivo di 3.200 euro, di cui euro 200 per uno o più buoni carburante e 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

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