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Azienda Sei un'azienda o una partita iva interessata ai buoni acquisto?

Le normative che permettono alle Aziende di dedurre i Buoni Acquisto Edenred dai costi sono:

  • Art. 51 comma 3 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte e Redditi, DPR n. 917/86): permette la deducibilità dell’incentivo dato ai dipendenti sotto forma di “Fringe Benefit”. L’esenzione fiscale è totale per ciascun dipendente fino a 258,23€* nel periodo di imposta e totale per l’azienda (ai sensi dell’art. 95 del DPR n. 917/86) in quanto spese connesse al lavoro dipendente. Nel caso di importi fino a 258,23€* (erogati “in natura” e non in “denaro contante”) è possibile esporre in busta paga l’importo, utilizzando la voce dato figurativo come da ART.51 comma 3 del T.U.I.R.

* La Legge di Bilancio 2024 ha innalzato la soglia di esenzione fiscale fino a 1.000€ all’anno per tutti i dipendenti e fino a 2.000€ per chi ha figli a carico.

  • Art. 108 comma 2 del T.U.I.R. (DPR n.917/86 e D.M.19/11/2008): disciplina le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e/o servizi effettuati con finalità promozionali o di pubbliche relazioni. Il valore imponibile dei Buoni Acquisto Edenred, utilizzati come omaggi a clienti e fornitori per azioni promozionali inerenti all’attività di impresa, può essere dedotto completamente dai costi, con detraibilità dell’IVA relativa alla commissione. Il valore massimo di ogni regalo è di 50€.
  • Accordi di singola pattuizione (Art. 15, comma 1, n.2 del D.P.R. n.633/1972 e Art. 21, comma 2, lett. c, del D.P.R. n.633/1972): disciplinano il compenso in natura e lo sconto in natura formalizzati tra due soggetti con rapporto di fatturazione. I Buoni Acquisto Edenred possono essere utilizzati sia come compenso in natura (gratifica – premio) per agenti, distributori e clienti, a fronte di una prestazione o al raggiungimento di un obiettivo, oppure come sconto in natura (in alternativa allo sconto percentuale su imponibile fattura), per acquisto di determinati prodotti/servizi o per determinati volumi di acquisti concordati. In entrambi i casi rientrano tra i costi deducibili sostenuti dall’impresa con detraibilità dell’IVA relativa alla commissione.

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