Secondo quanto stabilito dall’Art.51 comma 2 del T.U.I.R., da decreti ministeriali e dalle circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, che regolamentano il settore in Italia, i buoni pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente e6sono esenti da contributi fiscali e previdenziali.
Con la Legge di Bilancio 2026, la soglia di esenzione fiscale del singolo buono pasto elettronico è aumentata, passando da 8 € a 10€. Per il buono pasto cartaceo, invece, il limite è rimasto invariato a 4€.
Solo quando l’azienda decide di erogare un valore facciale del buono pasto superiore alla soglia della detrazione fiscale, la quota eccedente concorre a formare reddito di lavoro dipendente e, quindi, viene inserita in busta paga e tassata sia per il datore di lavoro sia per il dipendente.
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