
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto le seguenti soglie di esenzione fiscale per i buoni pasto: è salita a €8 per il buono pasto elettronico ed è scesa a €4 per il buono pasto cartaceo.
In Italia il settore dei buoni pasto è disciplinato dall’Art.51 comma 2 del T.U.I.R., da decreti ministeriali e da molte circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, il cui combinato disposto stabilisce che:
- l’utilizzatore possa ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso;
- i buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili (oltre il limite di otto buoni) né commerciabili o convertibili in denaro;
- i buoni pasto sono utilizzabili per l’intero valore facciale (che é comprensivo dell’IVA prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo);
- per il datore di lavoro sono completamente deducibili e con IVA al 4% detraibile.
Il buono pasto rappresenta una soluzione fiscalmente efficace: scopri il risparmio.
Il buono pasto è una valida soluzione anche per i titolari di partita IVA. La normativa, infatti, prevede l’utilizzo dei buoni pasto anche per coloro che non si avvalgono di dipendenti, permettendo di detrarre il 75% delle spese e tutta l’IVA (al 10%), fino ad un importo massimo pari al 2% complessivo del fatturato.
E per i membri del Consiglio di Amministrazione o gli amministratori unici?
Qualora i membri del Consiglio di Amministrazione percepiscano un compenso, potrebbero essere considerati beneficiari di buoni pasto. Gli amministratori unici, i titolari e i soci di impresa non rientrano, invece, nelle categorie omogenee e non possono quindi usufruire dei vantaggi fiscali del buono pasto.