Bonus benzina: in cosa consiste l’esenzione fiscale di 200 euro annui per dipendente
Dando parzialmente seguito alle misure introdotte lo scorso anno con il Decreto Ucraina (art. 2, D.L. n. 21/2022), il Governo è nuovamente intervenuto per fronteggiare la situazione di eccezionale urgenza e contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dei carburanti.
È stato, difatti, prorogato, con l’art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2023, convertito in Legge 10 marzo 2023, n. 23, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, il bonus benzina, cioè quel titolo di legittimazione che i datori di lavoro privati possono assegnare ai propri dipendenti per l’acquisto di carburante o per la ricarica dei veicoli elettrici, senza che lo stesso concorra alla formazione del loro reddito nel limite di 200 euro annui per beneficiario. Sebbene il trattamento fiscale sia rimasto invariato rispetto a quello previsto per il bonus carburante erogato lo scorso anno, il Decreto carburanti ha apportato un’importante modifica al trattamento previdenziale del nuovo benefit.
Vediamo, quindi, nel dettaglio in cosa consiste il bonus benzina 2023, chi ne ha diritto e come utilizzarlo.
Bonus benzina 2023: cos’è e come funziona
Quando parliamo di bonus benzina, ci riferiamo a un titolo di legittimazione, ossia a un voucher, in formato cartaceo o elettronico, destinato all’acquisto di carburanti (come benzina, gasolio, GPL e metano) e/o alla ricarica dei veicoli elettrici, e assegnato dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti.
Tale benefit è stato introdotto per la prima volta dal Decreto Ucraina, il quale aveva previsto che, per il solo anno 2022, il lavoratore potesse ricevere dal datore di lavoro buoni benzina non imponibili ai fini fiscali e contributivi fino a 200 euro annui.
L’art. 1, comma 1 del Decreto carburanti ha confermato che i buoni carburante attribuiti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 non concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore. L’ultimo periodo della disposizione prevede che tale esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rilevi ai fini contributivi. Pertanto, i buoni carburante assegnati nel 2023 sono interamente assoggettati a contribuzione.
Vediamo insieme quali sono le concrete modalità attuative della nuova misura a sostegno dei lavoratori, tenendo anche conto di quanto affermato dalla prassi in merito alla prima versione del bonus carburante (Circ. n. 27/E/2022) e valido, sotto il profilo strettamente fiscale, anche per il benefit previsto per l’anno 2023.
Per l’anno 2023 e per espressa previsione di legge, quindi, il lavoratore dipendente potrà ricevere gratuitamente dal datore buoni benzina non imponibili, ai soli fini delle imposte dirette, fino a 200 euro annui, nonché usufruire di altri beni o servizi, non tassati sino al limite della franchigia 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico (art. 40 del Decreto Lavoro) e 258,23 euro per i dipendenti che non rientrano in questa categoria, come fringe benefit esenti.
Come si può vedere, vi è un vantaggio fiscale per i lavoratori, ma bisogna prestare molta attenzione alle tempistiche. Si tratta infatti di un’esenzione con carattere temporaneo. Cosa significa? Che trova applicazione per i buoni assegnati nel periodo d’imposta 2023.
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Chi ha diritto al bonus benzina?
Perché venga riconosciuto il buono benzina ci devono essere determinate condizioni.
In particolare, per quel che riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, l’art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2023 individua le specifiche caratteristiche per individuare il datore di lavoro, che eroga il bonus, e i lavoratori destinatari dello stesso.
Innanzitutto, i buoni benzina possono essere erogati dai “datori di lavoro privati”, cioè che operano nel “settore privato” (Circ. n. 27/E/2022).
Rientrano, quindi, tra gli erogatori le imprese individuali o collettive (S.p.A, S.r.l, ecc…), i titolari di partita IVA, (lavoratori autonomi e liberi professionisti), nonché gli enti non commerciali (onlus, associazioni, fondazioni etc.), sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.
Sono, invece, escluse le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, fatta eccezione per gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche richiamate da tale disposizione e che si considerano, quindi, rientranti nel settore privato (vedi Risp. n. 15/2023).
Per quanto riguarda i destinatari del bonus carburante, l’art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2023 si riferisce, genericamente, proprio come per la precedente versione del bonus di cui al Decreto Energia, ai “lavoratori dipendenti”.
L’Amministrazione finanziaria, nella Circolare menzionata prima, ha sostenuto che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina, rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente. Tale affermazione lascia permanere, tuttavia, dei dubbi in merito alla possibilità di includere tra i destinatari del benefit anche i lavoratori titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
A ben vedere, però, la nuova disposizione del Decreto carburanti stabilisce espressamente che rimane fermo quanto previsto dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR.
In particolare, la disposizione include nella platea dei beneficiari dei fringe benefit esenti non solo i percettori di redditi di lavoro dipendente, ma, altresì, i percettori di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente.
Allo stesso modo, quindi, dovrebbero essere annoverati tra i beneficiari del bonus carburante introdotto dal Decreto carburanti i lavoratori dipendenti e assimilati, senza limiti di ruolo o reddito e a prescindere dalla tipologia di contratto tra cui:
- lavoratori a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale;
- lavoratori in smart working (lavoratori agili);
- apprendisti;
- stagisti;
- lavoratori a progetto o co.co.co.
Sono esclusi dal bonus e non possono accedere al regime fiscale di favore previsto per lo stesso, invece, i titolari di partita IVA e i dipendenti pubblici.
Da sapere: sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina possono essere riconosciuti anche a un singolo lavoratore dipendente. Non è infatti richiesto dalla norma che l’assegnazione a titolo gratuito di beni o servizi, anche per il tramite di documenti di legittimazione, sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.
Come utilizzare il bonus benzina 2023?
Anche sotto questo aspetto, sembra possibile fare riferimento alla prima versione del bonus benzina previsto per lo scorso periodo d’imposta dal Decreto Energia e ai chiarimenti forniti dalla Circolare n. 27/E/2022.
Si ritiene, quindi, che i buoni benzina in esame potranno essere erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione, come benzina, gasolio, GPL e metano.
Inoltre, poiché anche il nuovo Decreto carburanti è finalizzato a sostenere i consumi dei contribuenti nel contesto del caro carburanti, anche alla luce della predetta Circolare n. 27/E/2022, si ritiene che possono rientrare nel regime di esenzione anche i buoni erogati per la ricarica di veicoli elettrici, per non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
I vantaggi per le aziende e i lavoratori
Il buono benzina ha vantaggi fiscali, sia per il dipendente beneficiario che per il datore di lavoro. Sotto il profilo previdenziale, invece, la disciplina sul bonus carburante 2023 prevista dal Decreto carburanti non presenta, rispetto alla precedente versione del benefit, vantaggi né per il dipendente, né per il datore di lavoro.
Vediamo in dettaglio cosa è stabilito dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2023..
I vantaggi per i dipendenti
Quali sono i vantaggi del bonus benzina per il dipendente beneficiario? Come detto, il Decreto carburanti, come il precedente Decreto Energia, riconosce al beneficiario l’esenzione dal reddito da lavoro dipendente (o assimilato) del valore del buono benzina concesso, per un importo non superiore a 200 euro annui.
In altri termini, entro tale soglia, il lavoratore non subisce il prelievo della tassazione IRPEF.
I vantaggi per i datori di lavoro
Per il datore di lavoro, il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile ai fini IRES o IRPEF (artt. 54, comma 1 e 95, comma 1, TUIR).
Il trattamento previdenziale del bonus benzina
Come si accennava in apertura, un’importante differenza che intercorre tra il bonus carburante previsto per il 2022 dal Decreto Ucraina e il bonus carburante previsto per il 2023 dal Decreto carburanti riguarda il trattamento previdenziale.
Difatti, i buoni assegnati nel precedente periodo d’imposta non hanno concorso alla formazione della base imponibile fiscale del beneficiario, né alla formazione della base imponibile previdenziale, fino al valore di 200 euro annui.
L’esenzione, anche contributiva, del bonus benzina è stata affermata sulla scorta del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997), così come affermato anche dall’INPS (cfr. Mess. n. 4616/2022). In altre parole, il datore di lavoro e il dipendente hanno beneficiato dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali a proprio carico per il valore dei buoni carburanti assegnati nel 2022.
L’art. 1, comma 1, secondo periodo,D.L. n. 5/2023 ha, invece, espressamente escluso la proroga di tale esonero, prevedendo, per il 2023, la rilevanza contributiva del bonus carburante e la sua concorrenza alla formazione della base imponibile previdenziale del dipendente beneficiario.
Come si riceve il bonus benzina: limiti temporali ed erogazione
Sotto il profilo temporale, rientrano nel regime di esenzione fiscale prevista del Decreto carburanti i buoni carburante assegnati nell’anno 2023.
È importante sottolineare che, trattandosi di voucher, ai fini temporali rileva il momento di assegnazione dei buoni ai dipendenti e non quello del loro utilizzo, che, quindi, potrà avvenire anche in successivi periodi d’imposta all’attuale (Circ. n. 5/2018).
Per quanto riguarda la corretta applicazione del regime di favore, occorre osservare specifiche regole. Si è già detto che l’art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2023 lascia fermo il regime di esenzione dei fringe benefit previsto dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR. Il bonus carburante si cumula, pertanto, alla generale esenzione di 258,23 euro, e costituisce un benefit ulteriore, diverso e autonomo, rispetto ai fringe benefit..
Per il 2023, l’art. 40, D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) ha previsto l’innalzamento dell’esenzione da 258,23 euro a 3.000 euro per i fringe benefit assegnati dal datore di lavoro e le bollette per le utenze domestiche, in favore esclusivamente dei dipendenti con figli a carico.
Pertanto, si può sostenere che il bonus carburante assegnato nel 2023 si cumula alla generale esenzione fiscale prevista per i fringe benefit nella misura di 3.000 euro annui, per i lavoratori con figli a carico, o di 258,23 euro per i lavoratori non rientranti in tale categoria, costituendo un benefit ulteriore, diverso e autonomo rispetto ai fringe benefit medesimi.
I beni e i servizi erogabili nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente possono raggiungere un valore complessivo di 3.200 euro annui (per i dipendenti con figli a carico) o di 458,23 euro annui (per i dipendenti senza figli a carico), di cui euro 200 per uno o più buoni carburante e il residuo per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina, purché si ricada nel campo di applicazione dell’art.40 del Decreto lavoro, l’erogazione o il rimborso di somme per il pagamento delle bollette).
Come per i fringe benefit, il bonus carburante potrà essere assegnato senza alcuna formalità, cioè volontariamente, ovvero con accordo di primo (CCNL) o secondo livello (aziendale o territoriale) o regolamento aziendale, e al singolo lavoratore, non necessariamente a generalità dei dipendenti o a categorie di essi.
Il richiamo alla disciplina generale prevista dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR dovrebbe portare, tuttavia, alle stesse conclusioni cui è giunta l’Amministrazione finanziaria con riferimento alla precedente versione del bonus carburante (cfr. Circ. n. 35/E/2022).
Se il valore dei buoni carburante erogati al lavoratore nel 2023 sarà superiore a euro 200, esso concorrerà interamente a formare il reddito e sarà assoggettato a tassazione ordinaria.
Infine, si precisa che il dipendente potrà scegliere di convertire il premio di produttività in forma monetaria in bonus carburante, applicando il regime fiscale e contributivo a questo riservato.
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Edenred mette a disposizione buoni carburante interamente deducibili e spendibili per la benzina. Diversi sono i vantaggi di questa soluzione sia per i dipendenti sia per i datori di lavoro che decidano di erogare il bonus.
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I datori di lavoro, al contempo, possono affidarsi ad Edenred nella gestione dell’emissione del buono e della assegnazione in base ai nominativi dei lavoratori indicati dal datore di lavoro stesso risparmiando così anche del tempo prezioso.
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