Welfare aziendale
16 Gen 2026
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Soglie fringe benefit da 1.000 e 2.000 euro: come funzionano e cosa sapere

Quali sono i limiti di esenzione per i fringe benefit previsti per il 2026? In questa guida, con bonus dipendente ci riferiamo ai fringe benefit (beni, servizi o rimborsi) che possono essere esenti entro i limiti previsti dalla Legge di Bilancio 2025, in vigore anche per l'anno in corso.
Autore
Studio tributario e-IUS – Tax&Legal
fringe benefit 3000 euro

Per tutto il triennio 2025-2027, le soglie esentasse per i fringe benefit saranno quelle introdotte dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, meglio nota come Legge di Bilancio 2025 che aveva confermato quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024.

L’art. 1, comma 48, prevede anche per il 2026 una soglia di esenzione per l’assegnazione dei fringe benefit da parte del datore di lavoro (art. 51, comma 3, prima parte dell’ultimo periodo, TUIR) fino a 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Inoltre, in aggiunta ai beni e servizi, il datore potrà rimborsare le spese delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e le spese per l’affitto e gli interessi del mutuo relativi alla prima casa.

Ma cosa prevedono nel dettaglio queste misure e cosa riguarda in particolare i dipendenti? Vediamo di scoprirlo nell’articolo. 

Fringe benefit fino a 1.000 o 2.000 euro annui: a chi spettano

Da un punto di vista soggettivo, l’esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2025 è rivolta a tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) imprenditori, professionisti e enti non commerciali. Questi soggetti possono, dunque, assegnare fringe benefit e anticipare o rimborsare somme per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, per le spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, deducendo dal reddito in maniera integrale il costo sostenuto.

Sempre in relazione all’ambito soggettivo, la nuova disposizione della Legge di bilancio 2025 è rivolta ai titolari di reddito di lavoro dipendente (lavoratori subordinati) e di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ad es., lavoratori a progetto, co.co.co.).È, tuttavia, prevista una differenza.

I fringe benefit non concorreranno, per tutto il triennio 2025-2027, alla formazione del reddito del lavoratore:

  • entro il limite complessivo di 1.000 euro annui, per tutti i dipendenti
  • entro il limite complessivo di 2.000 euro annui, per i dipendenti con figli a carico

Tale differenza è stata introdotta per la prima volta nel 2023 dal Decreto Lavoro. L’art. 40 di questo provvedimento aveva, difatti, innalzato per il solo 2023 la soglia di esenzione per i fringe benefit a 3.000 euro annui, includendovi l’anticipo o il rimborso per le bollette, ma solo per i lavoratori con figli a carico. Per i lavoratori senza figlia a carico, rimaneva applicabile la soglia ordinaria di 258,23 euro annui, con l’impossibilità di includervi il rimborso delle bollette.

Volendo ritenere valido quanto affermato dall’amministrazione (Circ. 23/2023) con riferimento al Decreto lavoro, il superamento o meno del limite reddituale, di cui all’art. 12, comma 2, TUIR (figli con un reddito complessivo annuo di 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni), per considerare come fiscalmente a carico un figlio e applicare al dipendente l’esenzione maggiorata, deve essere verificato il 31 dicembre 2026, trattandosi di una misura limitata a questo periodo d’imposta.

Il datore di lavoro, in conformità alla disciplina generale di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, può assegnare i fringe benefit, esenti entro il limite di 1.000 o di 2.000 euro, senza formalità e anche al singolo dipendente, e non necessariamente alla generalità o a categorie di essi. Inoltre provvede all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Fringe benefit esentasse fino a 2000 euro

L’esenzione pari a 2.000 euro annui potrà essere riconosciuta per tutti i dipendenti con figli a carico, inoltre, in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché fiscalmente a carico di entrambi.
Ciò significa che il nucleo familiare potrà, quindi, godere complessivamente di fringe benefit esenti fino a 4.000 euro annui.

La stessa spetterà, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico perché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale. Dunque, non rileva che il genitore fruisca in concreto della relativa detrazione.

Il limite di 2.000 euro si applicherà solo se il lavoratore dipendente dichiarerà al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli, secondo le modalità stabilite tra lavoratore e datore di lavoro (Circ. n. 23/2023).

Tale limite sarà applicato, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, per tutto il triennio 2025-2027, misura che garantisce una certa stabilità alle famiglie e un’importante integrazione al reddito. 

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Fringe benefit esentasse fino a 1000 euro

Per i dipendenti senza figli a carico, come già accennato, la soglia di esenzione per i fringe benefit esentasse passa dai 258,23 euro previsti dal TUIR ai 1000 euro annui, in linea con quanto stabilito nel 2024 e confermato dalla Legge di Bilancio 2025. Tale soglia è attuata per tutto il triennio 2025-2027 quindi anche per il 2026.

Quali sono i benefit ammissibili

Nel bonus dipendente rientrano i fringe benefit assegnati al dipendente nonché al coniuge o ai familiari, anche non a carico (come ricorda la Circolare n. 35/2022) secondo l’ambito oggettivo di applicazione dell’esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2025.

Il regime include, poi, nell’esenzione, oltre a beni e servizi in natura, agilmente fruibili mediante i buoni acquisto, anche somme di denaro erogate o rimborsate dal datore di lavoro per le bollette di acqua, luce e gas, per le spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Quanto all’anticipo o al rimborso delle spese per le utenze domestiche, l’Amministrazione finanziaria, con la Circ. n. 35/2022, aveva affermato che il regime di esenzione riguarda le bollette riferite a immobili a uso abitativo, posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai familiari. Non fa, invece, menzione al titolo in forza del quale l’immobile è occupato, né alla qualificazione di quest’ultimo come immobile di residenza o di domicilio del dipendente, del coniuge o del familiare.

Secondo l’Agenzia, è, inoltre, agevolabile anche l’utenza intestata al condominio o al proprietario dell’immobile, ma i cui costi sono “ribaltati” al conduttore (ossia il dipendente, il coniuge o il familiare), sempreché la ripartizione e il riaddebito delle spese siano analitici e non forfettari.

 
 

È, tuttavia, necessario, per includere il bonus bollette nel regime di esenzione, che le spese delle utenze anticipate o rimborsate dal datore di lavoro siano effettivamente sostenute dal dipendente, dal coniuge o dal familiare.

Nelle spese per l’affitto, rientrano tutte le spese connesse alla locazione, non solo il canone, come le spese per le imposte di registro e di bollo, la tassa sui rifiuti e le spese condominiali, oltre alle spese per utenze domestiche.

Quanto alle spese d’affitto, ricordiamo che la Legge di Bilancio aveva previsto una misura ad hoc per i neoassunti.
Tra le novità sui fringe benefit approvate nella Legge di Bilancio 2025 c’è infatti il bonus affitto per i lavoratori fuori sede: per i neoassunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, è previsto un tetto annuale esentasse fino a 5000 euro per le spese legate alla locazione di un immobile. Il tutto a partire dal primo gennaio 2025 per due anni.

Cosa significa? Che per tale lasso di tempo le somme corrisposte o rimborsate dai datori di lavoro per l’affitto dell’abitazione sono dei fringe benefit esentasse fino alla soglia, appunto, di 5000 euro. 

La distanza di oltre 100 chilometri viene calcolata prendendo a riferimento il precedente luogo di riferimento e la nuova sede di lavoro. 

Da sapere: tale misura, però, non è stata confermata nel 2026, il che significa che per chi viene assunto a partire da quest’anno, il bonus affitto per i fuori sede non è attivo.

Tra i fringe benefit ammissibili rientrano anche gli interessi sul mutuo per i quali l’esenzione è, invece, espressamente riservata alla quota interessi e non anche alla quota capitale. 

È opportuno, altresì, chiarire la nozione di “prima casa”: a differenza delle utenze domestiche, le somme anticipare o rimborsate per le spese per l’affitto e per gli interessi sul mutuo, per godere del nuovo regime di esenzione, devono essere riferite alla prima casa.

Come fruire dei benefit

Quanto alle corrette modalità di erogazione delle somme per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto e degli interessi sul mutuo, al datore di lavoro sono imposti specifici oneri documentali. Deve, cioè, acquisire e conservare idonea documentazione attestante che le somme erogate o rimborsate sono state impiegate dal dipendente o dai familiari per lo scopo prefissato.

Per quanto riguarda l’anticipo o il rimborso delle utenze domestiche, sarà necessario, come affermato dall’Amministrazione finanziaria (Circ. n. 35/2022), che il datore di lavoro acquisisca “idonea documentazione”, ossia un giustificativo di spesa comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio:

  • il numero della fattura
  • l’intestatario (e se diverso dal lavoratore, il rapporto familiare intercorrente con quest’ultimo)
  • la tipologia di utenza
  • l’immobile al quale si riferisce (ad uso abitativo, posseduto o detenuto dal dipendente o dal coniuge o dai familiari)
  • l’importo pagato
  • la data
  • le modalità di pagamento
  • in caso di fatture le cui utenze siano intestate al locatore, è necessario che dalla documentazione risulti il riaddebito analitico delle spese al conduttore (dipendente, coniuge o familiare).

Per comprovare tali dati, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti le informazioni sopra menzionate.
In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio, il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, attestante che le medesime utenze non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Anche per quanto riguarda le spese per l’affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, graveranno sul datore di lavoro i medesimi oneri documentali. Tale documentazione dovrebbe identificare la tipologia di spesa rimborsata, indicando, ad esempio, il relativo contratto di locazione o di mutuo, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento, nonché il beneficiario della somma effettivamente rimasto inciso della spesa. 

Queste informazioni, come per le utenze domestiche, potrebbero essere certificate anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dipendente, acquisita dal datore (D.P.R. n. 445/2000).

Durata della misura e superamento del limite di esenzione

Sotto il profilo temporale, l0esenzione per i fringe benefit fino a 1.000 o 2.000 euro trova applicazione limitatamente al periodo d’imposta 2025-2027.
Pertanto, secondo il principio di cassa allargato, i benefit per il 2025 possono essere assegnati dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2026 mentre quelli per il 2026 fino al 12 gennaio 2027 e così via.

In caso di attribuzione dei beni e dei servizi mediante voucher, a rilevare sarebbe il momento di assegnazione degli stessi e non il loro materiale utilizzo, che, quindi, potrà avvenire anche in periodi d’imposta successivi al 2023 (Circ. 5/2018).

In caso di superamento dei limiti menzionati, si verificherà la tassazione integrale dei valori assegnati al lavoratore, in applicazione del regime ordinario di cui all’art. 51, comma 3, ultima parte del terzo periodo, TUIR.

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