Buoni pasto durante le ferie: perché i lavoratori ne hanno diritto

Che sia una vacanza al mare, in montagna o la possibilità di visitare città d’arte e piccoli borghi, le ferie sono un diritto irrinunciabile per chi lavora.
E mai come in estate c’è voglia di vacanza, soprattutto dopo una stagione invernale caratterizzata da una crisi che ha condotto la generalità dei lavoratori a ridurre i consumi per far fronte all’inflazione dei prezzi. E se luglio e agosto sono i mesi che tradizionalmente manager, dipendenti e collaboratori dedicano al relax, come funziona con i buoni pasto durante le ferie?
Si ha diritto a riceverli o no? E se si sono accumulati diversi buoni pasto, si possono utilizzare anche quando non si lavora o di fatto non è così?
Cerchiamo di scoprire di più in merito all’utilizzo dei buoni pasto in vacanza, in modo da consentire ai datori di lavoro di indirizzare al meglio dipendenti e collaboratori sulle opportunità che offre questo importante benefit.
I buoni pasto: un ulteriore modo per prendersi cura dei dipendenti e collaboratori
I buoni pasto, cartacei o digitali, come sappiamo, sono infatti un sostegno concreto per aziende, ditte individuali, liberi professionisti e per le persone che lavorano per queste realtà per favorire un’alimentazione sana ed equilibrata anche mentre si lavora. E allo stesso tempo sono, da parte delle aziende che li erogano, un ulteriore modo per prendersi “cura” dei propri collaboratori.
Vengono infatti incontro alle esigenze di chi non ha molto tempo di pensare al pranzo, ma non per questo deve saltare la pausa che è fondamentale per il proprio work-life balance e per tornare ai propri impegni dopo avere staccato la spina.
Possono poi essere utilizzati per fare la spesa nei supermercati così come in altri esercizi convenzionati: bar, ristoranti, pizzerie, take-away, food delivery e ordini alimentari online.
Hanno dunque la funzione di sostituire la mensa e sono spesso più convenienti dell’indennità in busta paga per quel che riguarda la tassazione. Per il lavoratore che li riceve, infatti, i buoni pasto sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente (art. 51 co. 2 lett. c), TUIR).
Buoni pasto durante le ferie: i dipendenti ne hanno diritto, lo dice la Cassazione
Come anticipato, i buoni pasto costituiscono un benefit attraverso cui il datore di lavoro può erogare a dipendenti e collaboratori una prestazione di vitto e di cui egli può avvalersi qualora non riesca a garantire un pasto attraverso un servizio di mensa aziendale.
Un benefit che va erogato anche durante il periodo di ferie. A ribadirlo è la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, ha confermato quanto già previsto dalla Direttiva Europea 2003/88/CE, ossia che la retribuzione delle ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che garantisca un reale riposo ai lavoratori senza che questi debbano preoccuparsi della diminuzione del loro stipendio.
Andando più nel dettaglio, la Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello di Napoli riguardo al caso di un lavoratore che ha fatto ricorso per non aver percepito, nei periodi di fruizione delle ferie annuali (tra il 2016 e il 2021), una retribuzione equiparabile a quella corrisposta nei periodi di servizio. E questo perché sono venute a mancare, durante le ferie, alcune indennità come quella perequativa, quella compensativa e i buoni pasto.
La Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello partenopea – che ha, a sua volta, rigettato l’appello presentato dall’azienda dove presta servizio il lavoratore – ha ribadito che il lavoratore ha diritto a percepire, anche durante le ferie, tutte le voci retributive che riguardano il suo stipendio.
E questo perché una qualsiasi mancanza in tal senso potrebbe indurre i lavoratori a rinunciare alle ferie. La Cassazione richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione ordinaria anche durante le ferie, in modo da non essere dissuaso dal godere del periodo di riposo, necessario per la sua salute e sicurezza.
Non devono dunque venire a mancare 3 elementi retributivi che caratterizzano la busta paga ossia:
- indennità perequativa: legata ai requisiti previsti in base alla professione svolta;
- indennità compensativa: calcolata, in questo caso, sulla base economica della differenza tra l’indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della contrattazione aziendale. In generale, l’indennità compensativa viene prevista per “compensare”, appunto, condizioni lavorative particolari.
- buoni pasto: se vengono concessi durante il normale periodo lavorativo, andando ad aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, si tratta di un benefit che deve essere mantenuto anche durante le ferie perché, viceversa, potrebbe incidere sul tenore di vita del lavoratore.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione bisogna quindi “assicurare una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione”.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione “che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza”.
È importante sottolineare che i buoni pasto, proprio come il servizio di mensa, costituiscono un benefit che riguarda la sfera lavorativa del beneficiario con la conseguenza che potrebbero sorgere dubbi sull’attribuzione dei buoni pasto nei periodi di ferie, anche agli effetti dell’irrilevanza fiscale di cui al citato art. 51, co. 2, lett. c).
La necessaria attribuzione dei buoni pasto per ogni giornata lavorata è confermata dal costante orientamento della prassi amministrativa. Difatti, secondo l’Agenzia delle Entrate (Ris. n. 118/E/2006), la fondamentale ragione sottesa al regime fiscale di favore per i buoni pasto è ispirata dalla volontà del legislatore di esentare solo specifiche erogazioni effettuate dal datore di lavoro, ossia le erogazioni finalizzate a provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto.
Secondo la prassi amministrativa, tuttavia, il regime fiscale di esenzione va riconosciuto anche nel caso in cui il percettore del buono pasto non fruisca della pausa pranzo.
Detto questo, proprio perché i buoni pasto sono strettamente funzionali a erogare ai lavoratori una prestazione di vitto per ogni giornata lavorativa, il diritto all’attribuzione di questo benefit, esente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, di regola, non sussiste nelle giornate in cui il lavoratore è assente, come nel caso delle ferie, con la conseguenza che i buoni pasto attribuiti per giornate di assenza del percettore potrebbero ritenersi soggetti alla formazione del suo reddito.
Come usare i buoni pasto durante le ferie
La situazione è invece diversa per quel che riguarda l’utilizzo e la spendibilità: i vantaggi dei buoni pasto restano invariati.
In relazione ai buoni pasto, occorre, infatti, distinguere i concetti di “percezione” e di “utilizzo”.
I buoni pasto, come stabilito dall’articolo 2 co. 1 Allegato II.17 al D.lgs. 36/2023, nel quale è confluito il D.M. n. 122 del 2017, costituiscono dei documenti di legittimazione che attribuiscono, al titolare, ai sensi dell’art. 2002 c.c., il diritto ad ottenere il benefit dallo stesso rappresentato, ossia una prestazione di vitto.
Proprio con riferimento ai benefit erogati mediante documenti di legittimazione, la prassi è unanime nel ritenere che un simile benefit debba considerarsi “percepito”, ossia erogato al beneficiario, nel momento il documento di legittimazione viene attribuito al lavoratore ed entra nella sua disponibilità, a prescindere che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Pertanto, la prestazione di vitto rappresentata dal buono pasto deve intenderci percepita dal lavoratore nel momento in cui viene attribuito dal datore di lavoro il medesimo buono; questo momento deve coincidere con una giornata lavorativa affinché il percettore del buono pasto possa godere del regime di irrilevanza fiscale previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR.
Resta, invece, indifferente, ai fini dell’applicazione del regime fiscale di favore, il momento in cui il lavoratore decide di utilizzare il buono pasto e di fruire della prestazione di vitto. Il buono pasto può, infatti, essere utilizzato dal suo titolare anche al di fuori dell’orario di lavoro, come durante i festivi, e nelle giornate di assenza, come le ferie.
Se, per esempio, il collaboratore si trova in vacanza, che sia al mare, in montagna o in una città d’arte, può utilizzare i ticket negli esercizi convenzionati di tutta Italia e fare un pranzo veloce al bar, fare la spesa per cucinare a casa o per una cena.
Con l’app Edenred, poi, grazie alla geolocalizzazione può inserire l’indirizzo di dove si trova in quel momento e cercare la trattoria o ristorante più vicino.
L’utilizzatore può anche decidere di farsi consegnare tutto a casa utilizzando i buoni pasto online e sfruttando tutte le potenzialità del food delivery. L’ideale dopo una giornata fuori o quando arrivano i temporali estivi.
Che siano cartacei o digitali, il dipendente può utilizzare i buoni pasto con la massima libertà anche in vacanza.
Ricordando, infine, che come previsto dall’articolo 4 in particolare del già citato art. 2 co. 1 dell’Allegato II.17 al D.lgs. 36/2023, il dipendente o collaboratore ha la possibilità di cumulare, e quindi utilizzare, fino a 8 buoni pasto per transazione.
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