Buoni Pasto
6 Feb 2023
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Buoni pasto per chi è in stage o tirocinio: cosa bisogna sapere

Per chi è alle prime armi sono un sostegno al reddito importante, ma non solo: danno agli stagisti la possibilità di fare una pausa pranzo salutare oltre che formativa. Scopriamo di più.
Autore
Redazione
buoni pasto per stagisti

I buoni pasto, come sappiamo, sono uno strumento fondamentale per garantire a dipendenti e collaboratori una pausa pranzo equilibrata e in relax. Ma vanno riconosciuti anche a chi sta effettuando uno stage di pochi mesi? Vediamo di capirne di più.

Lo stage non è un rapporto di lavoro

Stando alla normativa che regola i buoni pasto, e, in particolare, all’art. 4 del  Decreto Ministeriale n. 122 del 2017, a poter usufruire di questo benefit sono, anzitutto, i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato o determinato, sia full time, che part time.

Ma non solo. I buoni pasto possono essere erogati anche a coloro i quali hanno instaurato un rapporto di collaborazione, non necessariamente subordinato, con il soggetto che corrisponde i buoni pasto.

A prescindere dalla categoria di lavoratore cui sono assegnati, i buoni pasto sono svincolati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e dall’articolazione dell’orario di lavoro (cfr. Risp. 132/2021). Essi possono essere assegnati, infatti, anche ai lavoratori per i quali non è prevista la pausa pranzo e possono essere spesi anche al di fuori della stessa. Inoltre, la circostanza che l’assegnazione dei buoni pasto sia svincolata da specifici caratteri della prestazione lavorativa permette di includere tra i beneficiari dei buoni pasto medesimi anche gli smart worker.

Fatte queste precisazioni, occorre chiederci se i tirocinanti rientrano in una delle categorie di soggetti che possono beneficiare di questo importante benefit.

Il tirocinio, o stage, costituisce, come stabilito dall’art. 1, comma 720, l. n, 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare”.

Il tirocinio curriculare è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto. La normativa di riferimento di questo specifico tirocinio formativo e di orientamento è l’art. 18, l. n. 196 del 1997 e il successivo decreto attuativo (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998). 

Viceversa, il tirocinio extra-curriculare viene costituito al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati. La competenza in materia è in capo alle singole Regioni, alle quali è stato demandato dalla Legge di Bilancio 2022 il compito di ridefinire le Linee Guida in materia di tirocini extra-curriculari (che si attendevano entro lo scorso 30 giugno).

 
 

Nessuna forma di tirocinio, nonostante l’inserimento all’interno di una realtà lavorativa, configura un rapporto di lavoro subordinato.

Il tirocinio può essere, invece, assimilato a un rapporto di collaborazione. Ciò trova conferma nell’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui le somme percepite dai tirocinanti, per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti e per qualunque forma di tirocinio formativo (sia curriculare che extracurriculare), sono fiscalmente qualificabili non come redditi di lavoro dipendente, bensì come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rientrando, in particolare, nell’ipotesi prevista dall’art. 50, comma 1, lett. c), TUIR (cfr. Ris. n. 95/2002 e Circ. n. 326/1997).

Il tirocinante, quindi, sembra rientrare perfettamente tra i soggetti che l’art. 4 D.M. n. 122 del 2017 individua come beneficiari dei buoni pasto e, in particolare, tra i titolari di un rapporto di collaborazione con il soggetto che corrisponde i buoni pasto, ossia il formatore.

I vantaggi che gli stagisti conseguono dall’erogazione dei buoni pasto sono connessi anche al regime fiscale di favore previsto per questo benefit. 

Infatti, il tirocinante, in quanto titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, può godere del regime agevolato previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR (cfr. Principio di diritto n. 6/2019); in forza di tale disposizione, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso di buoni pasto elettronici, se riconosciuti alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori (cfr. Circ. Min. n. 326/E/1997).

Il tirocinante, quindi, può essere destinatario dei buoni pasto attribuiti dal formatore e godere del regime di parziale esenzione previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR (cfr. Principio di diritto n. 6/2019).

Allo stesso modo, il formatore può interamente dedurre, dal proprio reddito d’impresa (art. 95, comma 1, TUIR) o di lavoro autonomo (art. 54, comma 1, TUIR), i costi sostenuti per l’acquisto dei buoni pasto, purché questi vengano erogati alla generalità o a categorie di dipendenti o collaboratori (cfr. Circ. n. 326/E/1997).

Da sapere: ai fini dell’integrale deducibilità, il formatore deve, quindi, attribuire i buoni pasto non al singolo stagista, bensì all’intera categoria di soggetti che collaborano con lo stesso.

Buoni pasto come sostegno importante e pausa pranzo “formativa”

Per chi è alle prime armi, infatti, i buoni pasto possono essere un sostegno flessibile e importante. Come sappiamo, il loro utilizzo può essere vario: essi permettono di consumare la pausa pranzo presso bar o ristoranti convenzionati, di fare la spesa acquistando prodotti alimentati presso supermercati o mercati – anch’essi convenzionati – e, altresì, di acquistare i prodotti medesimi online o di ordinare con i food delivery e così via.

Inoltre, i buoni pasto possono essere un ulteriore strumento a disposizione del formatore per dimostrare quanto si apprezzi il lavoro e l’impegno dello stagista in azienda e per garantire allo stesso una pausa pranzo salutare, lontano dal computer e magari in compagnia di colleghi più esperti.

E questo anche alla luce del fatto che spesso la pausa pranzo non è solo un momento in cui ci si alimenta, possibilmente in modo corretto, ma anche l’occasione per confrontarsi e legare con persone con cui difficilmente si ha modo di interagire durante l’orario di lavoro.

Durante il pranzo c’è così la possibilità, da parte degli stagisti, di conoscere meglio la realtà aziendale in cui si è inseriti, di prendere consapevolezza dei potenziale percorso di crescita che si potrebbe intraprendere e avere dei suggerimenti preziosi per il proprio lavoro.

 
 

Oltre che di relax, la pausa pranzo può diventare un momento formativo tutt’altro che trascurabile.

Durante il periodo di tirocinio, indipendentemente dalla circostanza che il tirocinante entri o meno a far parte stabilmente della realtà aziendale, il formatore investe risorse e  forma qualcuno cui ha deciso di dare fiducia. Attribuireuno strumento versatile come i buoni pasto anche al tirocinante consente a quest’ultimo di crescere a tutto tondo, facendo del tirocinio un effettivo strumento di politica attiva del lavoro.

Una simile pratica è anche in linea con i valori di un’azienda che intenda puntare sui giovani, guardare al futuro e investire nella collaborazione tra generazioni.

Funzionano in ottica di talent attraction ed employer branding

Connesso a quanto appena detto, uno stagista che si sente a suo agio e che riceve un benefit prezioso come i buoni pasto, può diventare un inconsapevole brand ambassador della tua azienda.

Può parlare bene del tirocinio che sta svolgendo in famiglia, tra gli amici, con l’ente che ha attivato lo stage e sui social media. E se lo stage dovesse concludersi alla scadenza prevista perché magari in quel momento non c’è la possibilità di effettuare un’assunzione, questa persona, comunque, potrebbe essere contattata successivamente. Il che vorrebbe dire impiegare meno tempo e risorse per l’attività di recruitment e valutare l’eventualità di inserire una persona che ha già lavorato in azienda e che ne conosce la cultura, i valori e tanto altro.

In ottica di employer branding, i buoni pasto previsti in uno stage rendono non solo la tua azienda più attrattiva agli occhi dei candidati favorendo così la talent attraction ma contribuiscono ad aumentare quella percezione che sia un posto dove è piacevole lavorare.

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