I lavoratori in smart working hanno diritto ai buoni pasto? In un momento storico in cui il lavoro ibrido è sempre più diffuso con l’alternanza di giorni in ufficio e altri in modalità smart, la domanda su quello che è un benefit irrinunciabile, è diventato ormai parte integrante del patrimonio sociale della pausa pranzo, è quasi diventata d’obbligo.
Anche perché, come è emerso dall’ultimo Osservatorio Welfare di Edenred, il buono pasto si è confermato non solo il benefit più erogato dalle aziende, ma anche quello che piace ai lavoratori: a dirlo il 70% degli intervistati.
Ma cosa succede quando i lavoratori sono in smart working? Hanno o non hanno diritto ai buoni pasto? Cerchiamo di analizzare la questione in questo articolo.
Buoni pasto in smart working: chi ne ha diritto?
Come dicevamo, il buono pasto può essere considerato la prima forma di welfare: costituisce un benefit che consente ai datori di lavoro, soprattutto in un periodo di emergenza economica e di crisi inflazionistica, di sostenere concretamente i consumi e i bisogni primari dei dipendenti e dei familiari, anche attraverso i vantaggi fiscali e contributivi connessi a tali strumenti.
I buoni pasto sono, infatti, dei documenti di legittimazione (art. 2002 del Codice Civile) che attribuiscono al titolare il diritto di fruire di una prestazione di vitto presso un fornitore convenzionato dalla società di emissione.
La prestazione oggetto del buono pasto può consistere nella somministrazione di alimenti e bevande o nella cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, e può essere fruita presso esercizi commerciali convenzionati (ristoranti, supermercati, etc.). Il loro utilizzo è, pertanto, molto versatile.
Per individuare i lavoratori che possono essere destinatari di questo importante benefit, occorre fare riferimento alla normativa che regola i buoni pasto, contenuta all’art. 2 co. 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.
La normativa stabilisce che il buono pasto può essere riconosciuto ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno o part-time, ma anche a coloro i quali hanno instaurato un rapporto di collaborazione, non necessariamente subordinato, con il soggetto che corrisponde i buoni pasto.
È fondamentale evidenziare che l’assegnazione dei buoni pasto è svincolata dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e dall’articolazione dell’orario di lavoro (confronta: risposta a interpello del 22 marzo 2021, n. 123).
Non si rileva, quindi, che il dipendente abbia un contratto che non preveda la pausa pranzo (per esempio: contratto di lavoro subordinato a tempo parziale); i buoni pasto, infatti, possono essere assegnati anche ai lavoratori per i quali non è prevista la pausa pranzo e possono essere spesi anche al di fuori di questo momento.
Allo stesso modo, non si rileva se la prestazione lavorativa sia svolta in presenza o da remoto.
In altre parole, la circostanza che l’assegnazione dei buoni pasto sia svincolata da specifici caratteri della prestazione lavorativa consente di includere tra i beneficiari dei buoni pasto anche gli smart worker (risposta a interpello del 22 marzo 2021, n. 123).
Alla luce di ciò, i lavoratori in smart working possono, quindi, godere dei vantaggi, anche di natura fiscale e contributiva, connessi ai buoni pasto.
In tutto questo, è comunque da considerare anche la normativa in materia di smart working o lavoro agile (Legge n. 81 del 22 maggio 2017) che prevede che il lavoratore in smart working abbia gli stessi diritti di chi lavora in sede.
Tuttavia, bisogna considerare che il buono pasto non ha natura retributiva, ma assistenziale: viene infatti corrisposto in assenza del servizio di mensa per conciliare le diverse esigenze legate al lavoro e alla vita privata.
Pertanto, si può dire che, se nei CCNL di riferimento e negli accordi aziendali o individuali di lavoro in smart working, non sono previste disposizioni specifiche relative ai buoni pasto, l’assegnazione dei buoni pasto potrebbe in ogni caso avvenire a discrezione del datore di lavoro.
Questo vale non solo per il settore privato, ma anche per la Pubblica Amministrazione.
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I vantaggi dei buoni pasto in smart working
Se il riconoscimento dei buoni pasto per chi è in smart working è a discrezione dei datori di lavoro, è bene comunque capire perché tale benefit sia fondamentale.
Questo, oltre ad assicurare a tutti i dipendenti la possibilità di consumare pasti completi ed equilibrati in pausa pranzo, senza vincoli di orario, di luogo o fruizione, consente al datore di lavoro di rispettare il principio di parità di trattamento economico e normativo tra i lavoratori in smart working e i lavoratori che eseguono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda (art. 20, l. n. 81/2017).
In quest’ottica, peraltro, è andato anche il Ministero del Lavoro che, il 7 dicembre 2021, ha raggiunto un accordo con le parti sociali per la creazione del primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato.
Tra i vari aspetti che sono stati definiti da questo protocollo ci sono la parità di trattamento e le pari opportunità tra chi svolge il suo lavoro in sede e chi in smart working.
La parità di trattamento, come specificato dall’articolo 9 del Protocollo, riguarda sia l’aspetto economico sia normativo. Pertanto, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e, nello specifico, dal luogo presso il quale essa è eseguita, i dipendenti hanno diritto alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità. Tra questi rientrano, per l’appunto, i buoni pasto.
Come anticipato, tra i vantaggi che i lavoratori, inclusi quelli agili che possono scegliere di lavorare da casa , possono trarre dai buoni pasto, vi rientrano anche quelli fiscali e previdenziali.
Il regime previdenziale e assistenziale dell’erogazione dei buoni pasto è definito, in virtù del principio dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (art. 12 della L. 30.4.69 n. 153), dall’art. 51 co. 1 lett. c) del TUIR, con la conseguenza che il buono pasto non rappresenta una componente retributiva, assolvendo la funzione di provvedere – o almeno di concorrere – alla copertura del costo economico collegato alla consumazione del pasto o del servizio ad esso assimilato (es. somministrazione di alimenti e bevande).
L’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR prevede che i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro. Tale soglia di esenzione è stata aumentata a 10 euro nel caso del buono pasto elettronico, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
Il regime di esenzione è applicabile, secondo le precisazioni della prassi amministrativa solo se i buoni pasto sono riconosciuti alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori (cfr. Circ. Min. n. 326/E/1997).
Inoltre, entro i medesimi limiti, i buoni pasto non concorrono alla formazione della base imponibile previdenziale (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997).
L’irrilevanza fiscale e previdenziale (fino alle soglie previste) dei buoni pasto li rende un’efficace soluzione per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, che possono utilizzarli, presso gli esercizi convenzionati, non solo per la pausa pranzo (per l’acquisto di pasti pronti per il consumo), ma anche per la spesa (per l’acquisto di prodotti alimentari) come previsto come previsto dall’art. 4, dell Allegato II.17, cit.
Questo è vero se si considera che i buoni pasto sono utilizzabili fino a un limite di 8 giornalieri e che tale limite di cumulabilità non incide sull’esenzione fiscale e contributiva dell’importo del buono pasto, salvo, ovviamente, che quest’ultimo superi i limiti previsti dall’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR (cfr. Principio di diritto n. 6/2019).
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Un sostegno al lavoro ibrido e all’economia del Paese
Sempre più datori di lavoro del settore privato adottano un modello di lavoro misto, che prevede l’alternarsi di giorni di presenza in ufficio e giorni di smart working, in cui il buono pasto resta un diritto del lavoratore, se costituisce un elemento del trattamento economico e normativo da riservare allo stesso.
Questo benefit è un valido contributo per le famiglie e soddisfa il bisogno primario dell’alimentazione. Rappresenta, inoltre, uno stimolo ai consumi del settore alimentare; il lavoratore, infatti, è incentivato all’utilizzo dei buoni pasto e ad evitare la loro scadenza: una volta scaduti, il loro valore non sarebbe monetizzabile e, quindi, più fruibile.
In questo momento è, dunque, importante continuare ad aiutare l’economia del Paese, incentivando la spesa dei lavoratori e delle loro famiglie. Ma non solo. Attraverso il convenzionamento di fornitori locali e legati al territorio in cui le realtà aziendali operano, i buoni pasto riescono a indirizzare la spesa dei lavoratori verso gli attori economici locali, che maggiormente sono stati colpiti dalla crisi. L’uso dei buoni pasto è, dunque, un mezzo fondamentale per la ripartenza dell’economia, in particolare quella di prossimità.
Buoni pasto e smart working nella Pubblica Amministrazione
Dal 27 gennaio 2025, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL Funzioni Centrali, è cambiato ufficialmente il trattamento dei buoni pasto per i dipendenti pubblici della Pubblica Amministrazione in smart working.
Il contratto, all’articolo 14 comma 3-bis, equipara le giornate lavorate da remoto a quelle in presenza, ai fini dell’erogazione del ticket. L’ARAN ha chiarito che, se la giornata lavorativa da remoto ha una durata equivalente a quella in presenza, il buono pasto spetta automaticamente ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
La concessione del benefit quindi non richiede un monitoraggio vero e proprio delle ore lavorate, ma fa riferimento all’orario convenzionale che deve prevedere attività al mattino e al pomeriggio.
Il principio è chiaro: se la prestazione in modalità agile ha la stessa durata di una giornata ordinaria in ufficio, il lavoratore ha diritto al buono pasto. Una novità attesa da tempo, che punta ad allineare diritti e modalità operative nella PA, sempre più orientata al lavoro flessibile
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