Welfare aziendale
11 Gen 2021
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I vantaggi del welfare aziendale su tasse e contributi Inps

L’erogazione di servizi welfare, a differenza dei premi monetari, è esentasse e non prevedono contributi Inps obbligatori. Si possono comunque destinare a fondi di previdenza integrativa.
Autore
Redazione
vantaggi del welfare aziendale

Il welfare aziendale presenta diversi vantaggi dal punto di vista fiscale e contributivo. L’erogazione di servizi welfare ai dipendenti non prevede infatti l’obbligo di versamento di contributi Inps. Questo significa che i benefit non comportano il versamento di contributi a carico dell’azienda e che non incidono sui versamenti obbligatori dei lavoratori che danno diritto alla pensione. 

È questa una delle differenze con i premi monetari e di risultato, così come il fatto che i servizi welfare siano esentasse

Vediamo le differenze in dettaglio.

Trattenute Inps, tasse e welfare on top

Per comprendere meglio i vantaggi fiscali e contributivi facciamo un esempio concreto. Se un’azienda decide di erogare 1.000 euro di premio monetario a un dipendente, le tasse e i contributi che vengono applicati sono:

  • trattenute Inps: 9,19% dell’imponibile contributivo
  • trattenute fiscali: circa 30% (media scaglioni Irpef) dell’imponibile fiscale
  • oneri previdenziali a carico dell’azienda: circa 30% (varia in funzione di inquadramento lavorativo e Ccnl)

Se invece lo stesso importo viene strutturato come una erogazione welfare on top, ossia una cifra che l’azienda destina in maniera liberale al dipendente in aggiunta alla retribuzione fissa e variabile, non viene applicata alcuna tassa e non è dovuto alcun contributo all’Inps.

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Trattenute Inps, tasse e premi di risultato

Diversa è la casistica dei premi di risultato erogati a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienze e innovazione, così come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 e successive.
In questo caso, infatti, la normativa prevede l’applicazione dell’
imposta sostitutiva Irpef del 10%, mentre nulla cambia dal punto di vista contributivo sia sull’azienda che sul dipendente.

A fronte di una erogazione monetaria a conversione del premio di risultato pari a 1.000 euro le tasse e i contributi applicati sono:

  • trattenute Inps: 9,19% dell’imponibile contributivo
  • trattenute fiscali: 10% aliquota sostitutiva (per IRPEF e addizionali regionali/comunali)
  • oneri previdenziali a carico dell’azienda: circa 30% (varia in funzione di inquadramento lavorativo e CCNl)
 
 

Se lo stesso premio di risultato viene convertito dal dipendente in benefit di welfare aziendale, invece, non viene applicata alcuna tassa e non è dovuto alcun contributo all’Inps.

Contributi obbligatori e fondi di previdenza integrativi

Anche se i servizi welfare non prevedono l’obbligo di versamento di contributi ai fini pensionistici, la normativa permette comunque di versare quote di welfare a un fondo di previdenza integrativa.

Nell’ambito dei flexible benefit, infatti, il dipendente può decidere di versare parte o tutto il suo credito welfare al fondo di previdenza integrativa al quale è iscritto, senza distinzione tra fondi pensione aperti e chiusi

Molti piani welfare prevedono, inoltre, al posto dell’azzeramento degli importi alla scadenza, il versamento automatico al fondo pensione dei residui del credito welfare. Ossia della eventuale cifra che il dipendente non ha speso rispetto all’ammontare totale destinato nell’anno a servizi e benefit. 

 
 

Inoltre, la normativa di riferimento, riscontrabile nel TUIR all’art. 51 comma 2 lett. a) e h), prevede un limite di deducibilità dei versamenti alla previdenza in capo a ciascun dipendente pari a 5.164,57 euro. Oltre a questo limite annuo, quindi, ogni versamento andrà a concorrere al reddito del dipendente.

Torniamo al nostro esempio precedente relativo ai premi di risultato. Il beneficio in caso di versamento a un fondo di previdenza integrativa è infatti assai evidente così come viene previsto dalle normative introdotte sin dalla Legge di Stabilità 2017.

In caso di conversione del premio di risultato in welfare, non solo il premio non è tassato e soggetto al limite di deducibilità di 5.164,57 euro. I contributi versati alla previdenza complementare non concorrono inoltre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.