Buoni acquisto e benzina
11 Mag 2023
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Fringe benefit e novità normative: aumento della soglia fiscale a 3000 euro, ma non per tutti

Il Decreto lavoro ha innalzato, per il solo 2023, il limite di esenzione previsto per i fringe benefit fino a 3.000 euro, riservata ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Ecco come la novità influisce sul welfare aziendale.
Autore
Team Edenred
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Per il 2023, l’art. 40, D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) ha previsto l’innalzamento dell’esenzione da 258,23 euro a 3.000 euro per i fringe benefit assegnati dal datore di lavoro e le bollette per le utenze domestiche, in favore esclusivamente dei dipendenti con figli a carico.

Non si tratta di una novità assoluta, in quanto tale esenzione – insieme a quella di 200 euro annui prevista con l’art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2023 (Decreto carburanti) – era già stata prevista, con un ambito applicativo più ampio, ma c’è la novità della “platea” destinataria.

Anche il regime di esenzione introdotto dal Decreto lavoro riguarda un periodo definito, in questo caso il 2023; ciò che si auspica, alla luce dell’importante funzione di sostegno propria dei fringe benefit, soprattutto nell’attuale periodo caratterizzato dalla crisi energetica e inflazionistica, è un innalzamento definitivo e strutturale della soglia di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR.

L’aumento della soglia può riuscire ad agevolare la concessione di buoni acquisto, che facilitano l’accesso dei dipendenti ai tutti quei fringe benefit capaci di andare incontro alle necessità e alle esigenze personali e familiari, nonché di sostenere il loro reddito riducendo il cuneo fiscale.

Vediamo ancora più in dettaglio questa novità e come incide sul welfare aziendale.

Fringe benefit ed esenzione fiscale: come funziona

I fringe benefit sono uno dei principali strumenti utilizzati dai datori di lavoro a beneficio dei propri dipendenti e collaboratori. Sono definiti “fringe”, cioè accessori, perché si tratta di compensi in natura, ossia erogati sotto forma di beni e servizi, che migliorano sensibilmente il tenore di vita dei dipendenti e dei loro familiari, aiutandoli a sostenere alcune spese o garantendo delle prestazioni che non potrebbero permettersi.

Nel 2023, il Decreto lavoro introduce una deroga al regime ordinario dei fringe benefit previsto dal menzionato art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR e apporta, per il solo 2023, due importante novità, ossia:

  • innalzamento della soglia entro cui i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, passata da 258,23 a 3.000 euro annui;
  • l’estensione del regime di esenzione all’anticipo o al rimborso delle spese per le bollette di acqua, luce e gas.

Il Decreto lavoro introduce, invece, un’importante limitazione sotto il profilo soggettivo. Infatti, la principale differenza del nuovo regime, rispetto a quello in vigore nel 2022, è costituita dalla platea di lavoratori cui esso si rivolge.

Da un lato, il Decreto lavoro continua a consentire al datore di lavoro di assegnare, nel 2023, ai propri dipendenti, fino alla soglia di esenzione di 3.000 euro annui, non solo beni e servizi in natura, ma anche somme di denaro, che potranno essere utilizzate dai lavoratori beneficiari per il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas; è il cosiddetto bonus bollette.
Dall’altro lato, a differenza del 2022 e di quanto previsto dal previgente Decreto Aiuti bis, l’art. 40 del Decreto Lavoro limita la platea di lavoratori beneficiari di beni, servizi e somme esenti fino a 3.000 euro annui ai dipendenti con figli a carico che possiedono un reddito complessivo
 computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

I lavoratori che non ricadano in questa categoria potranno, invece, fruire di fringe benefit esenti entro il limite ordinario di 258,23 euro annui senza, altresì, poter usufruire del bonus bollette e i fringe benefit loro assegnati potranno essere assegnati esclusivamente sotto forma di beni e servizi, come previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR.

Esteso a tutti i lavoratori, invece, è l’assegnazione, da parte del datore di lavoro, di buoni carburante, il quale potrà cumularsi con l’esenzione prevista per i fringe benefit nei differenti limiti di 3.000 euro, per i lavoratori con figli a carico, e di 258,23 euro, per i lavoratori senza figli a carico.

 
 

Si consideri, inoltre, che l’erogazione dei fringe benefit, da parte del datore di lavoro può avvenire - solo con riferimento ai beni e servizi e non anche al bonus bollette, che si sostanzia nell’erogazione di una somma di denaro - anche per il tramite di documenti di legittimazione, ossia voucher, come previsto dall’art. 51, comma 3-bis, TUIR.

Senza contare l’assenza di qualunque formalità: il datore di lavoro può decidere di destinare i fringe benefit, ivi incluso il bonus carburante, anche volontariamente e a singoli dipendenti. Non è, in altre parole, necessario che, per godere del regime fiscale di favore analizzato, sia prevista l’erogazione di fringe benefit alla generalità di dipendenti o a categorie omogenee di dipendenti.

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Grazie alla modifica apportata dal Decreto lavoro, i datori di lavoro potranno contribuire in modo più efficiente al benessere dei propri dipendenti, offrendo loro, purché con figli a carico, beni e servizi, nonché somme per il pagamento delle utenze domestiche, esenti, nell’attuale periodo d’imposta, fino al valore di 3.000 euro.

E questo ottimizzando non solo l’impatto fiscale  dei valori assegnati ai dipendenti, ma, altresì, quello contributivo: difatti, tali valori, in forza del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 314/1997, sono irrilevanti, entro la medesima soglia di esenzione prevista ai fini fiscali (3.000 euro annui per i lavoratori con figli a carico e 258,23 euro annui per i lavoratori senza figli a carico), anche ai fini contributivi.  In quest’ottica vanno i buoni acquisto.


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