Welfare aziendale
11 Lug 2023
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Mobilità sostenibile e voucher: per l’Agenzia delle Entrate sono dei fringe benefit

Utilizzare delle biciclette o delle e-bike, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è equiparabile all’acquisto o ai rimborsi per le spese di viaggio del dipendente legate ai mezzi di trasporto pubblico. Ecco perché
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Redazione
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Cosa succede quando i dipendenti manifestano la volontà di puntare sulla mobilità sostenibile? E se un’organizzazione decide di dare al proprio personale dei bonus mobilità che puntano sull’uso di biciclette/e-bike, questi concorrono al reddito del dipendente o fanno parte dei bonus trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro?

Sono domande lecite in un momento in cui quello della sostenibilità è un tema molto sentito che rientra sempre più a pieno titolo anche nel welfare aziendale.

A dare un chiarimento in merito è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.293 del 31 agosto 2020 all’interpello da parte di una città metropolitana, capofila di comuni aderenti al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e scuola lavoro previsto dal Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016.

La mobilità sostenibile in sostituzione dei mezzi di trasporto “tradizionali”

Nel Decreto infatti si parla di:

“riconoscimento, a fronte dell’utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione dell’auto privata, di voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, riconoscimento di incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai km percorsi con modalità di trasporto sostenibile”.

Nel caso specifico, l’idea dell’ente è stata quella di erogare dei bonus mobilità prepagati per il tragitto casa-lavoro di 25 centesimi per km, arrivando a un tetto massimo mensile di 50 euro, da erogare in un’unica soluzione.

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I bonus mobilità sono dei fringe benefit quindi soggetti a soglia di esenzione

L’Agenzia delle Entrate ha, di contro, fatto notare come, secondo l’interpretazione dell’art . 51 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi) il welfare aziendale, almeno per il momento, non preveda esenzione senza limiti di importo per quei bonus che riguardano l’uso di mezzi di trasporto alternativi, vale a dire la bicicletta o l’e-bike.

Questa, infatti, si applica per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico e come rimborsi per le spese sostenute dal dipendente per acquistarli. Inoltre, come fa notare sempre l’Agenzia delle Entrate e sempre stando al TUIR, in questo caso il servizio di cui usufruisce il dipendente non è strettamente legato al tragitto casa lavoro.

Ecco perché tali bonus mobilità possono essere considerati, piuttosto, dei fringe benefit, pertanto rientrano nel regime di esenzione previsto per questi beni accessori. Questo purché il valore complessivo dei benefit ricevuti nell’arco del periodo d’imposta non superi la soglia di esenzione dei 258,23 euro a 3.000 euro per i fringe benefit assegnati e le bollette per le utenze domestiche: questa misura, tuttavia, è stata limitata soltanto ai dipendenti con figli a carico.

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