Buoni Pasto
21 Apr 2023
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Spese e costi deducibili di chi apre una partita IVA

Spese di rappresentanza, di formazione, legate alle autovetture, agli affitti e ai dispositivi telefonici: per chi ha una partita IVA ci sono non pochi costi. Scopriamoli in questo articolo e com'è possibile dedurli
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Studio tributario e-IUS – Tax&Legal
partita iva spese deducibili

Aprire una partita IVA, per quel che riguarda la procedura, come sappiamo, non ha nessun costo. Stessa cosa non si può dire ovviamente per la gestione, ecco perché le varie spese di chi  è titolare di partita IVA con le relative deduzioni meritano un capitolo a parte. 

Vediamolo in dettaglio affrontando le spese di rappresentanza e gli omaggi ai clienti, le spese di formazione, le spese relative alle autovetture, agli affitti e all’uso di dispositivi telefonici

Spese di rappresentanza

Con spese di rappresentanza si intendono i costi sostenuti dal libero professionista/imprenditore per promuovere e consolidare la propria attività. In questo, in particolare per le partite IVA in regime ordinario ci sono diversi vantaggi fiscali anche con riferimento ai buoni acquisto o regalo.

Il trattamento fiscale dei buoni acquisto in linea con l’articolo 108, comma 2 del TUIR (DPR n.917/86 e D.M.19/11/2008) – che disciplina le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e/o servizi effettuati con finalità promozionali o di pubbliche relazioni – prevede che il valore imponibile dei buoni regalo, utilizzati come omaggi a clienti e fornitori per azioni promozionali inerenti all’attività di impresa, possa essere dedotto completamente dai costi con detraibilità dell’IVA relativa alla commissione. Il valore massimo di ogni regalo è di 50 euro.

Spese di formazione

Anche con riguardo alle spese di formazione, per i titolari di partita IVA in regime ordinario, è stata riconosciuta l’integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché delle spese di iscrizione a convegni e congressi, entro il limite annuo di 10.000,00 euro (art. 54, comma 5 del TUIR).

Inoltre, sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente.

Quanto all’IVA sulle spese di formazione, è detraibile al 100%, se ovviamente documentata da fattura.

Spese relative alle autovetture

Relativamente alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’attività professionale, è riconosciuta la deducibilità dei costi in capo al titolare della partita IVA, seppur in percentuali diverse in base alla attività svolta (art. 164, comma 1, n. 2, lett. b) del TUIR).

In particolare, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 20%, limitatamente a un solo veicolo.
Diversamente, ualora l’attività sia svolta da società semplici e da associazioni senza personalità giuridiche costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. In tale ipotesi, il costo massimo fiscalmente riconosciuto per l’acquisto di autovetture è fissato a 18.075,99 euro, mentre per il noleggio l’importo massimo è 3.615,20 euro.

Con riferimento agli agenti e rappresentanti di commercio, invece, la deduzione arriva all’80%, con soglie massime pari a 25.822,84 euro per l’acquisto e 5.164,57 euro per il noleggio.

Quanto alla detraibilità IVA (art. 19-bis1, comma 1 lett. c) e d) del DPR 633/72), gli artigiani e professionisti potranno detrarre l’IVA assolta dal professionista all’acquisto o all’importazione in misura pari al 40% per:

  • i veicoli stradali a motore, diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc), e dei relativi componenti e ricambi, se i predetti veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio della professione;
  • carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni dell’art. 16, comma 3, del DPR 633/72 (es. noleggio e leasing) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.

Diversamente, per l’uso strumentale della vettura, la detrazione IVA sarà al 100%. Allo stesso modo, accade per gli agenti e i rappresentanti di commercio, che potranno dedurre al 100% l’IVA sull’acquisto, sul noleggio e sulle spese correlate all’auto di servizio.

Fermo restando il predetto limite, ai fini della detrazione IVA deve essere dimostrata la sussistenza del requisito di inerenza, vale a dire l’effettivo impiego del veicolo nell’ambito dell’attività professionale esercitata.

Spese relative all'affitto

Per le spese relative all’affitto di immobili, è necessario distinguere il trattamento riservato all’immobile, in base alla categoria catastale di riferimento.

Più nello specifico, ove l’immobile ad uso ufficio abbia la categoria catastale A/10, il titolare di partita IVA potrà:

  • dedurre al 100% le quote di ammortamento annuale, nel caso in cui abbia acquistato l’immobile;
  • dedurre al 100% i canoni d’affitto, se posto in locazione.

Diversa, invece, è l’ipotesi in cui l’immobile da destinare ad ufficio sia un’abitazione, in cui si registra un uso promiscuo dell’immobile. In questo caso, i costi sostenuti per l’acquisto, l’affitto o i costi di gestione dell’immobile saranno deducibili in misura pari al 50%, sempreché l’immobile sia intestato al titolare di partita IVA (art. 54, comma 3 del TUIR).

Quanto all’IVA, essa è totalmente indetraibile.

Spese relative all'uso di dispositivi telefonici

I costi legati ai telefoni cellulari sono deducibili dal reddito d’impresa in misura pari all’80% (art. 102, comma 9 del TUIR), anche qualora siano relativi a canoni di locazione, leasing o di noleggio. C’è dunque una forfettizzazione dei costi da parte del legislatore fiscale, che prevede una deducibilità dei costi in misura ridotta anche qualora il bene sia utilizzato ad uso esclusivo dell’attività professionale.

Con riferimento all’IVA, la detraibilità IVA per le spese di traffico telefonico e per i telefoni cellulari ha percentuali diverse a seconda dell’utilizzo del bene o del servizio acquistato nell’esercizio di impresa, arte o professione (art. 19, comma 4 del DPR 633/72).

Ed esattamente:

  • in caso di utilizzo esclusivo del bene /servizio è riconosciuta una detrazione pari al 100% dell’IVA sostenuta;
  • in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio è riconosciuta una detrazione pari al 50% dell’IVA sostenuta con una percentuale forfetaria, o in alternativa, una percentuale diversa, qualora si dia una dimostrazione della stessa.

Un aiuto per le partite IVA viene anche dai buoni pasto che sono deducibili come costi aziendali. Vuoi saperne di più?