Buoni acquisto e benzina
10 Lug 2023
| 5'

Buoni carburante: come utilizzarli e a chi sono rivolti

Sono un fringe benefit molto apprezzato dai dipendenti e possono essere cartacei o elettronici. Scopri come funzionano e come vengono tassati
Autore
Redazione
Buoni carburante

Tutti, o quasi tutti, hanno un’automobile alla quale di tanto in tanto occorre fare il pieno.

Quella per la benzina e il gasolio è la tipica “spesa obbligata”, che spesso ha un bel peso sul bilancio personale. Non sorprende quindi che i buoni carburante con cui i datori di lavoro contribuiscono ai rifornimenti dei dipendenti siano uno dei fringe benefit più diffusi e utilizzati.

Che cosa sono i buoni carburante

I buoni carburante (o buoni benzina) sono un benefit aziendale che il datore di lavoro può assegnare ai dipendenti per acquistare carburanti e fare rifornimento di benzina, diesel, gpl o metano oppure per la ricarica dei veicoli elettrici. 

Il bonus carburante costituisce un benefit erogabile senza alcuna formalità, quindi il datore di lavoro può attribuirlo ad personam al singolo dipendente. Anche l’utilizzo del bonus carburante è privo di vincoli: il dipendente può utilizzarlo per fare rifornimento all’auto di sua proprietà, ma può anche scegliere di usarli per un altro mezzo di trasporto. Per esempio l’automobile del coniuge.

Scegliere il buono carburante più adatto

Le principali compagnie petrolifere che hanno un’attività di distribuzione in Italia propongono i loro buoni carburante, che ovviamente possono essere utilizzati soltanto presso le stazioni di servizio della società che li ha emessi. In alcuni (rari) casi, i buoni sono addirittura legati a uno specifico tipo di carburante.

In generale, invece, i voucher welfare  emessi da società che operano in qualità di provider, gestendo ed erogando diversi tipi di buoni d’acquisto, permettono di effettuare il rifornimento presso un’ampia rete composta da molteplici compagnie di distribuzione di carburante affiliate. 

Per il datore di lavoro che sceglie di offrire questo fringe benefit ai dipendenti è importante considerare la capillarità della rete di distribuzione della compagnia petrolifera presso cui è utilizzabile il buono, così da avere la sicurezza di offrire uno strumento comodamente e facilmente fruibile.

I buoni benzina possono essere cartacei o elettronici, usa e getta o ricaricabili.

Spenderli è molto semplice: li si presenta al distributore al momento del pagamento e il benzinaio scala l’importo da saldare dal valore del singolo buono.

E sapevi che i buoni carburante sono 100% deducibili? Scopri questo e altri vantaggi.

Le esenzioni fiscali dei buoni carburante

Il buono carburante non rientra tra gli strumenti di welfare aziendale agevolato con la totale e illimitata esenzione fiscale, come alcuni flexible benefit previsti dall’art. 51, comma 2, TUIR (come i servizi di utilità sociale, come i corsi formativi, i viaggi con finalità ricreativa, i servizi di check-up medico, etc., di cui alla lett. f)). Il bonus carburante è, invece, riconducibile nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR e gode del trattamento fiscale di vantaggio dove previsto per i “compensi non monetari”. Ci si riferisce ai cosiddetti “fringe benefit”, ossia a quella parte di retribuzione erogata in natura dal datore di lavoro, cioè sotto forma di beni e servizi.

I fringe benefit godono di un regime fiscale di favore.
L’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR prevede, per i lavoratori destinatari dei fringe benefit, il regime di esenzione fiscale entro il valore di 258,23 euro all’anno.
Come anticipato, il bonus benzina è annoverabile, sotto il profilo fiscale, tra i fringe benefit (cfr. Circ. n. 27/E/2022). Valorizzando tale forma di retribuzione in natura, il legislatore, nel 2022 e nel 2023, ha voluto sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori prevedendo la possibilità, per i datori di lavoro, di attribuire agli stessi ulteriori benefit esenti, sotto il profilo delle imposte dirette, fino al valore di 200 euro annui.

Il D.L. n. 21/2022 (cd. Decreto Ucraina), per contenere gli effetti negativi legati al rincaro delle materie prime, e quindi anche nel settore energetico, ha introdotto per la prima volta, limitatamente al 2022, una specifica esenzione per i buoni carburante erogati ai dipendenti da parte dei datori di lavoro privato.

È stato, difatti, previsto che tali buoni non concorressero alla formazione del reddito del beneficiari entro il valore di 200 euro annui per dipendente; tale esenzione ha rappresentato un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR, che considera esenti i fringe benefit assegnati dal datore di lavoto entro il limite di euro 258,23 annui per i fringe benefit (cfr. Circ. n. 27/E/2022). 

L’agevolazione legata ai buoni carburante erogati nel 2022 ha avuto effetti anche ai fini contributivi; difatti, i buoni medesimi, in forza del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 314/1997, non hanno concorso alla formazione la base imponibile contributiva del beneficiario entro il medesimo valore di 200 euro annui (cfr. Mess. INPS n. 4616/2022).

Senonché, la Legge 10 marzo 2023, n. 23, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, ha previsto, anche per il 2023, la possibilità per i datori di lavoro privati di assegnare ai propri dipendenti buoni carburante. 

Si deve precisare, tuttavia, che il regime applicabile ai buoni benzina che verranno assegnati nel 2023 si discosta da quello riservato, dal Decreto Ucraina, ai medesimi buoni erogati nel precedente periodo d’imposta.

Nulla cambia sotto il profilo fiscale: ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Decreto carburanti,  i buoni carburante assegnati nell’anno solare 2023 non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato del beneficiario entro il limite di 200 euro annui. L’identica natura e l’identico trattamento fiscale del bonus carburante 2023 rispetto al bonus carburante 2022 consentono di estendere al primo quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria con la Circ. n. 27/2022 e con la Circ. n. 35/2022.

Anzitutto, si può sostenere che il bonus carburante assegnato nel 2023 si cumula alla generale esenzione fiscale di 258,23 euro, costituendo un benefit ulteriore, diverso e autonomo rispetto ai fringe benefit, come già previsto per la precedente versione del benefit. 

Tuttavia, per il 2023, l’art. 40, D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) ha previsto l’innalzamento dell’esenzione da 258,23 euro a 3.000 euro per i fringe benefit assegnati dal datore di lavoro e le bollette per le utenze domestiche, in favore esclusivamente dei dipendenti con figli a carico.

Pertanto, si può sostenere che il bonus carburante assegnato nel 2023 si cumula alla generale esenzione fiscale prevista per i fringe benefit nella misura di 3.000 euro annui, per i lavoratori con figli a carico, o di 258,23 euro per i lavoratori non rientranti in tale categoria, costituendo un benefit ulteriore, diverso e autonomo rispetto ai fringe benefit medesimi.

I beni e i servizi erogabili nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente possono raggiungere un valore complessivo di 3.200 euro annui (per i dipendenti con figli a carico) o di 458,23 euro annui (per i dipendenti senza figli a carico), di cui euro 200 per uno o più buoni carburante e il residuo per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina e, purché si ricada nel campo di applicazione dell’art.40 del Decreto lavoro, l’erogazione o il rimborso di somme per il pagamento delle bollette).

 
 

È importante ricordare che quel limite non vale per il singolo benefit, ma per la somma di tutti i compensi non monetari corrisposti dall’azienda durante il periodo fiscale, compresi ad esempio eventuali pacchi natalizi.

In quest’ottica i datori di lavoro devono prestare attenzione: se il tetto dei 3.000 euro annui per i lavoratori con figli a carico o di 258,23 euro per i lavoratori non rientrati in tale categoria viene superato, scatta infatti la tassazione sull’intero ammontare dei fringe benefit e non solo sulla cifra in eccesso.

Anche questa regola dovrebbe considerarsi applicabile alla nuova esenzione per i buoni benzina introdotta dal Decreto carburanti. Come per la prima versione del bonus carburante – con cui l’attuale benefit condivide struttura e finalità -, se viene superato il limite di 200 euro annui, tutto il valore dei buoni assegnati concorrerà a formare il reddito del lavoratore (cfr. Circ. n. 35/E/2022).

Inoltre, ferma la possibilità per il dipendente di convertire il premio di produttività in buoni benzina, neanche in questo caso viene meno la regola dell’integrale imponibilità del valore in caso di superamento della franchigia di 200 euro. Quindi, se il valore del bonus carburante assegnato, nel 2023, in conversione di un premio di produttività supera il limite di esenzione di 200 euro, esso sarà assoggettato per intero a tassazione secondo le regole ordinarie (Circ. n. 35/2022).

Per quanto riguarda il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro, il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni carburante da assegnare ai propri dipendenti è interamente deducibile ai fini IRES o IRPEF (artt. 54, comma 1 e 95, comma 1, TUIR).

Diverso, invece, il regime previdenziale cui il Decreto carburanti ha sottoposto il bonus carburante erogabile nel 2023. Il secondo periodo dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2023 prevede espressamente, a differenza della disposizione contenuta nel Decreto Ucraina, che l’esclusione del bonus dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi; il bonus carburante assegnato nel 2023, quindi, concorre alla formazione della base imponibile previdenziale del beneficiario ed è interamente assoggettato a contribuzione.

La nuova rilevanza, ai fini contributivi, del bonus carburante non elimina, comunque, i numerosi vantaggi connessi a tale benefit: dall’esenzione fiscale alla flessibilità nel suo utilizzo, sono davvero tanti i vantaggi che i buoni acquisto o come in questo caso, i buoni carburante possono generare.

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