I buoni pasto possono essere riconosciuti anche ai turnisti, ossia quando l’orario di lavoro è organizzato su turni, compresi quelli notturni.
Il lavoro su turni, però, non determina di per sé un diritto automatico di accedere a questi benefit: occorre, infatti, considerare la disciplina prevista dal contratto collettivo applicato, gli eventuali accordi o regolamenti aziendali, la durata della prestazione e le modalità con cui il datore di lavoro ha organizzato il servizio di mensa o il relativo trattamento sostitutivo.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza del 2 settembre 2026, n. 24919, offre importanti indicazioni per comprendere a quali condizioni un lavoratore turnista ha diritto ai buoni pasto.
I buoni pasto possono essere riconosciuti anche ai turnisti, ossia quando l’orario di lavoro è organizzato su turni, compresi quelli notturni.
Il lavoro su turni, però, non determina di per sé un diritto automatico di accedere a questi benefit: occorre, infatti, considerare la disciplina prevista dal contratto collettivo applicato, gli eventuali accordi o regolamenti aziendali, la durata della prestazione e le modalità con cui il datore di lavoro ha organizzato il servizio di mensa o il relativo trattamento sostitutivo.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza del 2 settembre 2026, n. 24919, offre importanti indicazioni per comprendere a quali condizioni un lavoratore turnista ha diritto ai buoni pasto.
Indice dei contenuti:
- Chi fa i turni ha diritto ai buoni pasto?
- Cosa ha chiarito la Cassazione sui buoni pasto per turnisti
- Turnisti e buoni pasto dopo 6 ore: quando spettano?
- Buono pasto e turno notturno: come funziona
- Come gestire i buoni pasto per i dipendenti che lavorano su turni
- Ticket Restaurant® per i turnisti: una soluzione flessibile per l’azienda
Chi fa i turni ha diritto ai buoni pasto?
Chi lavora su turni può avere diritto ai buoni pasto, ma non esiste un riconoscimento automatico legato alla sola articolazione dell’orario di lavoro. Per capirlo è necessario considerare la durata della prestazione, il CCNL applicato e le regole stabilite dal datore di lavoro.
L’art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 stabilisce che, quando l’orario giornaliero supera le sei ore, il lavoratore ha diritto a una pausa, anche per consentire il recupero delle energie e la consumazione del pasto.
Questo diritto, però, non coincide automaticamente con il diritto alla mensa o al buono pasto, che dipende dalla disciplina contrattuale applicabile.
Ciò non significa che, in assenza di una pausa destinata al pasto, il buono non possa essere riconosciuto: infatti, l’art. 4 dell’Allegato II.17 al D.Lgs. n. 36/2023 prevede che i buoni pasto possano essere utilizzati dai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto.
Lo stesso principio era stato già riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 118/E del 30 ottobre 2006 e, più di recente, la risposta 123 del 2021.
Pertanto, è possibile riconoscere i buoni pasto anche in assenza di una pausa pranzo; tuttavia, il lavoro su turni non attribuisce di per sé un diritto automatico al beneficio né ne esclude il riconoscimento.
Chi lavora su turni può avere diritto ai buoni pasto, ma non esiste un riconoscimento automatico legato alla sola articolazione dell’orario di lavoro. Per capirlo è necessario considerare la durata della prestazione, il CCNL applicato e le regole stabilite dal datore di lavoro.
L’art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 stabilisce che, quando l’orario giornaliero supera le sei ore, il lavoratore ha diritto a una pausa, anche per consentire il recupero delle energie e la consumazione del pasto.
Questo diritto, però, non coincide automaticamente con il diritto alla mensa o al buono pasto, che dipende dalla disciplina contrattuale applicabile.
Ciò non significa che, in assenza di una pausa destinata al pasto, il buono non possa essere riconosciuto: infatti, l’art. 4 dell’Allegato II.17 al D.Lgs. n. 36/2023 prevede che i buoni pasto possano essere utilizzati dai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto.
Lo stesso principio era stato già riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 118/E del 30 ottobre 2006 e, più di recente, la risposta 123 del 2021.
Pertanto, è possibile riconoscere i buoni pasto anche in assenza di una pausa pranzo; tuttavia, il lavoro su turni non attribuisce di per sé un diritto automatico al beneficio né ne esclude il riconoscimento.
Cosa ha chiarito la Cassazione sui buoni pasto per turnisti
Con l’ordinanza n. 24919/2026, la Corte di Cassazione si è occupata del caso di un’infermiera che svolgeva turni continuativi superiori a sei ore senza poter usufruire del servizio di mensa o di una modalità sostitutiva.
In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al buono pasto sulla base della specifica disciplina prevista dal CCNL applicato (nel caso di specie, del comparto Sanità), chiarendo che una pausa più breve non esclude – di per sé – il diritto alla mensa o al buono pasto.
La pronuncia, tuttavia, non introduce una regola automatica valida per tutti i lavoratori turnisti, poiché il riconoscimento del beneficio continua a dipendere dalla disciplina contrattuale e dalle specifiche condizioni di lavoro applicabili al singolo caso.
Un principio analogo era già stato espresso dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 25525/2025. In tale occasione, la Suprema Corte aveva qualificato il buono pasto come istituto di natura assistenziale, diretto a proteggere il benessere psicofisico del lavoratore. Per tale ragione, quando la continuità del servizio rende impraticabile l’accesso alla mensa, il diritto alla pausa si converte nel diritto di ricevere un “trattamento sostitutivo”, ossia nel diritto a ricevere i buoni pasto.
Con l’ordinanza n. 24919/2026, la Corte di Cassazione si è occupata del caso di un’infermiera che svolgeva turni continuativi superiori a sei ore senza poter usufruire del servizio di mensa o di una modalità sostitutiva.
In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al buono pasto sulla base della specifica disciplina prevista dal CCNL applicato (nel caso di specie, del comparto Sanità), chiarendo che una pausa più breve non esclude – di per sé – il diritto alla mensa o al buono pasto.
La pronuncia, tuttavia, non introduce una regola automatica valida per tutti i lavoratori turnisti, poiché il riconoscimento del beneficio continua a dipendere dalla disciplina contrattuale e dalle specifiche condizioni di lavoro applicabili al singolo caso.
Un principio analogo era già stato espresso dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 25525/2025. In tale occasione, la Suprema Corte aveva qualificato il buono pasto come istituto di natura assistenziale, diretto a proteggere il benessere psicofisico del lavoratore. Per tale ragione, quando la continuità del servizio rende impraticabile l’accesso alla mensa, il diritto alla pausa si converte nel diritto di ricevere un “trattamento sostitutivo”, ossia nel diritto a ricevere i buoni pasto.
Turnisti e buoni pasto dopo 6 ore: quando spettano?
Il buono pasto dopo 6 ore di lavoro non spetta automaticamente in ogni situazione. Superate le sei ore, l’art. 8 del D.L.gs. n. 66/2023 riconosce innanzitutto al lavoratore il diritto a una pausa.
Il diritto al buono pasto deve, invece, essere verificato separatamente, sulla base delle disposizioni contenute nel CCNL di riferimento e delle regole adottate dal datore di lavoro.
È inoltre importante distinguere la pausa pranzo dall’intervallo lavorativo a cui il lavoratore ha diritto (art. 8, D.Lgs. n. 66/2023).
Il diritto alla pausa, però, non coincide automaticamente con il diritto al buono pasto. Quest’ultimo rappresenta, infatti, un servizio sostitutivo di mensa, erogato attraverso documenti di legittimazione (i.e. buoni pasto), riconducibile, spesso, nell’ambito del welfare aziendale, cui è riservato uno specifico regime fiscale di favore in capo al dipendente (art. 51, comma 2, lett. c), TUIR). In più, può essere riconosciuto anche quando l’orario lavorativo non preveda una vera e propria pausa per il pasto.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 28466/2026, ha chiarito che il buono pasto ha natura assistenziale e che, in linea generale, né l’articolazione dell’orario su turni, né la minore durata della pausa sono, di per sé, sufficienti a escludere il diritto al servizio di mensa o alle modalità sostitutive eventualmente previste.
Il buono pasto dopo 6 ore di lavoro non spetta automaticamente in ogni situazione. Superate le sei ore, l’art. 8 del D.L.gs. n. 66/2023 riconosce innanzitutto al lavoratore il diritto a una pausa.
Il diritto al buono pasto deve, invece, essere verificato separatamente, sulla base delle disposizioni contenute nel CCNL di riferimento e delle regole adottate dal datore di lavoro.
È inoltre importante distinguere la pausa pranzo dall’intervallo lavorativo a cui il lavoratore ha diritto (art. 8, D.Lgs. n. 66/2023).
Il diritto alla pausa, però, non coincide automaticamente con il diritto al buono pasto. Quest’ultimo rappresenta, infatti, un servizio sostitutivo di mensa, erogato attraverso documenti di legittimazione (i.e. buoni pasto), riconducibile, spesso, nell’ambito del welfare aziendale, cui è riservato uno specifico regime fiscale di favore in capo al dipendente (art. 51, comma 2, lett. c), TUIR). In più, può essere riconosciuto anche quando l’orario lavorativo non preveda una vera e propria pausa per il pasto.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 28466/2026, ha chiarito che il buono pasto ha natura assistenziale e che, in linea generale, né l’articolazione dell’orario su turni, né la minore durata della pausa sono, di per sé, sufficienti a escludere il diritto al servizio di mensa o alle modalità sostitutive eventualmente previste.
Buono pasto e turno notturno: come funziona
Il buono pasto per il turno notturno può essere riconosciuto ai lavoratori che svolgono la propria attività nelle ore serali o notturne.
Il fatto che la prestazione si svolga in una fascia oraria diversa da quella tradizionalmente dedicata al pranzo non esclude, di per sé, il beneficio: occorre sempre verificare le disposizioni del CCNL di riferimento e le regole adottate dal datore di lavoro.
In questa direzione, si è espressa anche la Cassazione con l’ordinanza n. 28466/2026, chiarendo che i principi relativi al servizio di mensa e alle eventuali modalità sostitutive si applicano anche ai turnisti notturni.
Pertanto, la tutela assistenziale per tali lavoratori deve essere parametrata alla durata complessiva dell’impegno lavorativo e alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, piuttosto che alla collocazione della prestazione stessa nelle ore diurne o notturne.
Il buono pasto per il turno notturno può essere riconosciuto ai lavoratori che svolgono la propria attività nelle ore serali o notturne.
Il fatto che la prestazione si svolga in una fascia oraria diversa da quella tradizionalmente dedicata al pranzo non esclude, di per sé, il beneficio: occorre sempre verificare le disposizioni del CCNL di riferimento e le regole adottate dal datore di lavoro.
In questa direzione, si è espressa anche la Cassazione con l’ordinanza n. 28466/2026, chiarendo che i principi relativi al servizio di mensa e alle eventuali modalità sostitutive si applicano anche ai turnisti notturni.
Pertanto, la tutela assistenziale per tali lavoratori deve essere parametrata alla durata complessiva dell’impegno lavorativo e alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, piuttosto che alla collocazione della prestazione stessa nelle ore diurne o notturne.
Come gestire i buoni pasto per i dipendenti che lavorano su turni?
Per gestire correttamente i buoni pasto per i turnisti, il datore di lavoro deve innanzitutto verificare cosa prevedono il CCNL applicato, gli eventuali accordi aziendali e i regolamenti interni.
È poi utile considerare la durata dei turni, la presenza delle pause e la possibilità concreta di utilizzare il servizio di mensa nelle diverse fasce orarie.
Anche la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 24919/2026) ha evidenziato l’importanza dell’organizzazione aziendale: nel caso esaminato, l’impossibilità per il turnista di accedere al servizio di mensa non elimina il diritto, ma lo trasforma in una prestazione sostitutiva, proprio per garantire che tutti i lavoratori, senza distinzioni, possano fruire di un intervallo non lavorato.
Pertanto, il datore di lavoro deve provvedere all’adozione di un tipo di organizzazione che consenta al lavoratore turnista il diritto di ricevere il buono pasto: dunque, non un beneficio di carattere economico aggiuntivo, ma una misura funzionale al corretto svolgimento della prestazione lavorativa e alla tutela della salute dei lavoratori.
Per gestire correttamente i buoni pasto per i turnisti, il datore di lavoro deve innanzitutto verificare cosa prevedono il CCNL applicato, gli eventuali accordi aziendali e i regolamenti interni.
È poi utile considerare la durata dei turni, la presenza delle pause e la possibilità concreta di utilizzare il servizio di mensa nelle diverse fasce orarie.
Anche la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 24919/2026) ha evidenziato l’importanza dell’organizzazione aziendale: nel caso esaminato, l’impossibilità per il turnista di accedere al servizio di mensa non elimina il diritto, ma lo trasforma in una prestazione sostitutiva, proprio per garantire che tutti i lavoratori, senza distinzioni, possano fruire di un intervallo non lavorato.
Pertanto, il datore di lavoro deve provvedere all’adozione di un tipo di organizzazione che consenta al lavoratore turnista il diritto di ricevere il buono pasto: dunque, non un beneficio di carattere economico aggiuntivo, ma una misura funzionale al corretto svolgimento della prestazione lavorativa e alla tutela della salute dei lavoratori.
In sostanza, ciò che rileva è la durata e l’organizzazione della prestazione lavorativa, la cui fruizione può avvenire, secondo le modalità decise dal CCNL di riferimento e dal datore di lavoro, prima, durante o dopo il turno del dipendente.
Ticket Restaurant® per i turnisti: una soluzione flessibile per l’azienda
Per le aziende con orari articolati e personale impiegato su turni, il buono pasto Ticket Restaurant® di Edenred rappresenta una soluzione flessibile e conveniente. È il buono pasto più diffuso e accettato, adatto a ogni occasione: dalla colazione alla spesa, dalla pausa pranzo alla cena, può essere utilizzato in bar, ristoranti, pizzerie, supermercati e discount, locali di quartiere, ma anche per il food delivery, ordini alimentari e take-away.
Inoltre, è fiscalmente vantaggioso per le aziende (100% deducibile e con IVA al 4% detraibile) e per i liberi professionisti (deducibile al 75% e con IVA al 10% detraibile).
Disponibile con app, carta ricaricabile e voucher cartaceo.
E con la Legge di Bilancio 2026 (i.e. art, 1, comma 14, Legge n. 199/2025) i buoni pasto digitali (o elettronici) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lett.c), TUIR) fino alla soglia di 10 euro al giorno.
Vuoi una soluzione flessibile per i tuoi lavoratori su turni?
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Inoltre, è fiscalmente vantaggioso per le aziende (100% deducibile e con IVA al 4% detraibile) e per i liberi professionisti (deducibile al 75% e con IVA al 10% detraibile).
Disponibile con app, carta ricaricabile e voucher cartaceo.
E con la Legge di Bilancio 2026 (i.e. art, 1, comma 14, Legge n. 199/2025) i buoni pasto digitali (o elettronici) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lett.c), TUIR) fino alla soglia di 10 euro al giorno.
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Domande più frequenti (FAQ) sui buoni pasto per i turnisti
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