Welfare aziendale
12 Gen 2026
| 8'

Il significato dei fringe benefit nel 2026: cosa sono e come utilizzarli in azienda

Tra i più comuni ci sono auto aziendale e polizze assicurative, ma i cosiddetti benefit accessori o compensi in natura possono essere diversi. Scopriamo nell'articolo quali sono i vantaggi dei fringe benefit per le imprese e i dipendenti.
Autore
Redazione
fringe benefit

Quando si parla di welfare aziendale e in particolare di fringe benefit nel 2026, si pensa sempre all’auto aziendale concessa al lavoratore dipendente in uso promiscuo dal datore di lavoro ma, in realtà, ci sono molte altre possibilità.

I fringe benefit possono essere definiti come “compensi in natura” o “benefit accessori” perché non vengono erogati sotto forma di denaro, ma concessi sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro ai dipendenti. 

Benefit che, peraltro, come emerge dall’Osservatorio Welfare 2025 di Edenred, sono sempre più apprezzati da dipendenti e collaboratori: in riferimento alla composizione della spesa in welfare, nel 2024 prevalgono proprio i fringe benefit che rappresentano oggi oltre la metà del totale (52%) arrivando a superare le altre aree storiche.
A seguire troviamo quindi l’area ricreativa (23%), l’istruzione (13,5%) e l’assistenza sanitaria (3,2%). In fondo alla classifica della spesa in welfare ci sono, invece, la mobilità (1,5%) e l’assistenza familiare (0,9%). 

Negli ultimi anni la soglia di esenzione dei fringe benefit ha subito diverse oscillazioni: con il Decreto Aiuti-bis, entrato in vigore il 10 agosto 2022, la cosiddetta tasca fringe è passata, da 258,23 euro a 600 euro, per poi essere ulteriormente incrementata a 3000 euro per lo stesso periodo d’imposta, come previsto dal Decreto Legge Aiuti quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022.
Nel 2023 la soglia esentasse è tornata a 258,23 euro, salvo che per i dipendenti con figli a carico, in favore dei quali il Decreto Lavoro ha prorogato, per il 2023, l’innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro.

La novità più sostanziale ha riguardato, comunque, il 2024: la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, meglio nota come Legge di Bilancio, ha previsto, lo scorso anno, le seguenti soglie di defiscalizzazione relativa ai fringe benefit: fino a 1000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e fino a 2000 euro per chi ha figli a carico (compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi e affidati secondo le condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR). 
La stessa soglia è stata confermata per il triennio 2025, 2026 e 2027 dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, meglio nota come Legge di Bilancio 2025 quindi è in vigore anche per il 2026.

Ma prima di addentrarci nelle caratteristiche dei fringe benefit, cerchiamo di capire ancora meglio cosa sono, quali norme li regolano e alcuni esempi. 

Cosa si intende per fringe benefit e alcuni esempi

In tema di welfare aziendale, i fringe benefit, previsti da contratto o volontariamente dal datore di lavoro, vengono forniti al dipendente tramite beni o servizi.

I fringe benefit, costituendo parte della retribuzione, concorrono, dunque, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Esiste, tuttavia, una deroga al principio di onnicomprensività che governa il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 1, TUIR). L’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR prevede che i fringe benefit non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente se il loro valore non è complessivamente superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro.

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024: per tutto il triennio 2025 – 2027 le soglie di esenzione fiscale, quindi anche per il 2026, per i fringe benefit saranno fino a 1000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2000 euro per i dipendenti con figli a carico.
Questi limiti per i fringe benefit saranno dunque validi fino al 2027 garantendo, così, una maggiore stabilità rispetto agli anni passati

Entro la stessa soglia, in applicazione del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997), i fringe benefit quindi non concorrono alla formazione della base imponibile previdenziale.

Più in particolare, invece, l’art. 51, comma 4, TUIR individua alcuni dei beni e servizi che più frequentemente vengono forniti ai dipendenti, come autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, i prestiti, gli immobili e i servizi di trasporto ferroviario concessi gratuitamente ai dipendenti del settore ferroviario; per questi fringe benefit vengono stabiliti speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione.

Sempre più datori di lavoro scelgono di inserire i fringe benefit all’interno di un piano di welfare aziendale, consapevoli di come gli stessi costituiscano un’importante misura di sostegno ai bisogni dei propri dipendenti.

L’attribuzione dei fringe benefit può avvenire anche senza formalità da parte del datore di lavoro, quindi su base volontaria. Questo significa che non è necessario che sia prevista da un accordo collettivo o da un regolamento aziendale. Inoltre, può essere concessa ad personam, ovvero destinata a un singolo dipendente, e non necessariamente a tutta la popolazione aziendale o a specifiche categorie di lavoratori

Esempi di fringe benefit sono la già citata auto aziendale e i buoni acquisto, come quelli messi a disposizione da Edenred ma anche lo smartphone e le polizze sanitarie, solo per dirne alcuni.

Fringe benefit: soglie 2026 e come assegnarli

Come accennavamo prima, una novità rilevante per i fringe benefit è stata quella relativale soglia di esenzione ficale. 

La legge n. 207 del 30 dicembre 2024, meglio nota come Legge di Bilancio 2025, ha infatti confermato quanto previsto già l’anno precedente ossia l’innalzamento delle soglie di esenzione fiscale dei fringe benefit fino a 1.000 euro all’anno per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico. Un provvedimento che ha validità per il triennio 2025-2027 quindi che riguarda anche le soglie 2026.

Da sapere: si considerano fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000 euro e i figli
che superano i 24 anni e hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Come si legge nell’articolo 1, comma 48, della Legge di Bilancio non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2000 euro per i lavoratori con figli e di 1000 euro per i lavoratori senza figli, i beni ceduti e i servizi prestati dai datori di lavoro – i cosiddetti fringe benefit – “nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

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Anche nel 2026 tra i fringe benefit le spese di affitto e gli interessi sui mutui prima casa

Anche per il 2026 resta valido quanto stabilito nell’anno precedente, ossia che rientrano nella soglia di esenzione dei fringe benefit anche “le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”.

Come vengono assegnati i fringe benefit

Per quanto riguarda la soglia di esenzione, resta valido quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 23/E dell’2023, ha fugato ogni dubbio stabilendo che l’agevolazione spetta in misura intera a ciascun genitore anche in presenza di un unico figlio, purché il figlio sia fiscalmente “eleggibile” come a carico (indipendentemente dal fatto che per lo stesso spetti, in tutto o in parte, la relativa detrazione).

Quindi, nel caso di figlio a carico al 100% di uno dei due genitori (entrambi lavoratori dipendenti), tutti e due potranno beneficiare dell’esenzione fino a 2.000 euro. Allo stesso modo, in caso di figlio a carico di ciascun genitore al 50%, entrambi potranno avere l’esenzione fino a 2.000 euro. Ovviamente, nel computo della cifra si devono conteggiare tutti i fringe benefit già erogati dal datore di lavoro nel 2024 (dal computo dei 2.000 euro sono esclusi i “buoni benzina”, disciplinati dal D.L. n. 5/2023).

Per l’applicazione della misura agevolativa, il datore di lavoro dovrà acquisire l’autocertificazione da parte dei dipendenti che, a loro volta, dovranno indicare di averne diritto precisando il codice fiscale dei figli.
L’Agenzia ha chiarito, inoltre, che il datore di lavoro dovrà conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Scadenza erogazione fringe benefit 2025

Quando si arriva a fine anno, oltre alle soglie di esenzione, è importante considerare anche la data di scadenza di erogazione dei fringe benefit che coincide con il momento in cui il benefit viene effettivamente corrisposto o messo a disposizione. 

Per i redditi di lavoro dipendente (e quindi anche per i fringe benefit) vale il cosiddetto principio di cassa “allargato”, come precisato dall’art. 51 del Tuir: i valori corrisposti nei primi 12 giorni di gennaio possono essere considerati, fiscalmente, come percepiti nell’anno precedente.

In pratica, i fringe benefit riferiti al 2025 possono essere erogati entro il 12 gennaio 2026 senza andare a “intaccare” le soglie del 2026.
Se invece l’erogazione dovesse avvenire dal 13 gennaio in poi, ai fini fiscali rientra nel 2026, con il rischio di avere un impatto sui limiti esentasse del 2026 e sulla relativa Certificazione Unica.

Da ricordare: superate le soglie esentasse previste annualmente per i fringe benefit l’intero importo deve essere sottoposto a tassazione.

I vantaggi dei fringe benefit per dipendenti e aziende

È importante sottolineare come il regime di esenzione previsto per i fringe benefit nel 2026 – indipendentemente dall’ammontare della soglia – si traduce in un vantaggio per il lavoratore che, in relazione ai fringe benefit assegnati entro il valore previsto, non incorre in nessuna tassazione, ai fini IRPEF e in nessun aggravio contributivo, ai fini previdenziali. Inoltre, per il datore di lavoro, si tratta di importi completamente deducibili dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR. 

I fringe benefit possono essere erogati anche mediante documenti di legittimazione, in forma elettronica o cartacea (art. 51, comma 3-bis, TUIR).

Tra quelli più apprezzati ci sono sicuramente i buoni acquisto, come il Buono Acquisto Edenred. Una soluzione semplice e veloce, utilizzabile per le spese di tutti i giorni, il carburante e ogni genere di shopping, anche online. È disponibile da app, come voucher digitale o cartaceo. Sempre più aziende scelgono di offrirlo ai propri collaboratori: un modo concreto per supportarli nella gestione delle spese di tutti i giorni e rafforzare il loro potere d’acquisto. Un vantaggio che si riflette anche sull’impresa, contribuendo a migliorare il clima aziendale e a favorire la crescita.

Fringe benefit 2026: l'auto aziendale

L’auto aziendale, di proprietà del datore di lavoro, viene concessa al dipendente sia per espletare la propria attività lavorativa, sia per uso personale, ossia per esigenze della vita privata (cfr. C.M. n. 326/E/1997). 

L’auto aziendale concessa ad uso promiscuo (per lavoro e uso personale) contribuisce alla formazione del reddito del dipendente. Nel 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto un nuovo criterio fiscale, modificando il TUIR (art. 51, comma 4, lett. a), per favorire l’adozione di veicoli ecologici.

Nel 2025, la tassazione dell’auto aziendale ad uso promiscuo varia in base alla tipologia di veicolo:

  • elettrici: tassazione al 10% del costo chilometrico (15.000 km annui, tabelle ACI);
  • ibridi plug-in: tassazione al 20%;
  • veicoli tradizionali (benzina, diesel, GPL): tassazione al 50%, indipendentemente dalle emissioni.

Il valore tassabile è calcolato al netto di eventuali contributi del dipendente alle spese del veicolo.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano stati immatricolati dall’1.1.2025;
  • siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025; a tal fine, rileva il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente;
  • siano stati assegnati, ossia consegnati, ai lavoratori dipendenti dall’1.1.2025 (circolare 10/E, 2025).

Di conseguenza, ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dall’1.7.2020 al 31.12.2024, si applica la disciplina previgente.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e consegnati tra il 1/1 e il 30/6/2025, è possibile applicare la nuova tassazione se più favorevole, purché siano rispettati anche i requisiti di immatricolazione e contratto entro il 30/05/2025.

Questa misura mira a favorire il passaggio a veicoli a basse emissioni, superando il precedente sistema che modulava la tassazione in base alla CO₂ (dal 25% al 60%).

Per una determinazione accurata del valore del fringe benefit, si raccomanda di consultare le tabelle nazionali ACI 2025, che forniscono i costi chilometrici aggiornati per ogni modello di veicolo.

Fringe benefit negli anni passati

Ma cosa ha previsto la legge negli anni passati per i fringe benefit?

Questo strumento tanto apprezzato – dai dipendenti, perché in grado di dare un sostegno concreto al reddito, e dai datori di lavoro perché defiscalizzato – ha subito dal 2020 diverse oscillazioni.

Il 2022 è stato sicuramente l’anno in cui ci sono stati maggiori interventi sul fringe benefit: prima il Decreto Aiuti-bis ha previsto l’innalzamento della tasca fringe da 258,23 euro – importo previsto dall’art. 51 co. 3 del TUIR – a 600 euro e introdotto il rimborso delle utenze domestiche poi, sul finire dell’anno, il Decreto Aiuti-quater ha ulteriormente ampliato la tasca portandola a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico. 

Il tutto, senza dimenticare il Decreto Ucraina (D.L. 21/2022), che ha introdotto il buono benzina, non imponibile ai fini fiscali e contributivi fino a 200 euro annui.

Nel 2023, inoltre, come accennavamo, Il D.L. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, e la successiva legge di conversione n. 85/2023 hanno previsto l’innalzamento della tasca fino a 3.000 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico mentre per gli altri la soglia è rimasta a 258,23 euro come previsto dal TUIR. All’interno di questa soglia è stato previsto anche il rimborso delle utenze domestiche.

A partire dal 2024, con conferma anche per il triennio 2025-2027, come abbiamo detto, è stata innalzata la soglia esentasse dei fringe benefit: fino a 1000 euro per tutti i dipendenti, fino a 2000 con figli a carico. 

La novità sostanziale nel 2025 per i fringe benefit, invece, ha riguardato i neoassunti. Nello specifico, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per canoni di locazione e spese di manutenzione di immobili locati da dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, con reddito 2024 fino a 35.000 euro e trasferiti oltre 100 km dalla precedente residenza, non vengono tassate per i primi due anni, entro un limite massimo di 5.000 euro annui.

Tale novità invece non è stata confermata per il 2026: la misura agevolativa per i neoassunti che trasferiscono la propria residenza non è stata, invece, confermata per il 2026: restano quindi in vigore solo le agevolazioni che erano state previste per i neoassunti nel 2025. 

Differenza tra fringe benefit e flexible benefit

Fin qui la “storia” dei fringe benefit negli anni passati, ma se vi state chiedendo se esista una differenza tra i fringe benefit e i flexible benefit dedichiamo a essa un paragrafo ad hoc.

Come abbiamo visto fino a questo momento, i fringe benefit sono dei compensi in natura, detti anche benefit accessori, che vanno ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria e che possono essere concessi singolarmente o a un numero ristretto di persone. 

I flexible benefit, come ci fa intuire quell’aggettivo che in italiano traduciamo con “flessibili”, sono costituiti, invece, da beni, prestazioni, opere e servizi, di cui all’art. 51, comma 2, TUIR, offerti dal datore di lavoro nell’ambito dei cosiddetti piani di welfare aziendale.

Rappresentano un’importante parte della remunerazione complessivamente percepita dal lavoratore e hanno la finalità di rispondere a specifiche esigenze di carattere non prettamente remunerativo. economico dei beneficiari. Rientrano tra questi, infatti, l’assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare, i servizi per l’infanzia e l’istruzione, l’assistenza ai familiari non autosufficienti, etc. 

Data la loro rilevanza, il legislatore ha elencato tassativamente, all’art. 51, comma 2, TUIR, i flexible benefit che, in deroga al principio di onnicomprensività, non concorrono, in tutto o in parte, alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La maggior parte dei flexible benefit deve essere concessa alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

Inoltre, essi spesso sono regolati, come è per esempio nel caso dei metalmeccanici, dai contratti collettivi nazionali di lavoro (welfare contrattuale) e costituiscono, per i datori di lavoro che li applicano, fonte dell’obbligo di erogare alla popolazione aziendale le prestazioni di welfare ivi stabilite. 

La differenza tra fringe benefit e flexible benefit non consiste solo nella modalità di assegnazione e nei destinatari, ma riguarda anche il trattamento fiscale.

Come abbiamo visto, i fringe benefit sono sottoposti, in via ordinaria, a una limitata soglia di esenzione pari, di regola, a 258,23 euro (che diventano 1.000 o 2.000 per i lavoratori con figli, sino al 2027 e salvo proroghe di legge). Inoltre, il regime previsto dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR stabilisce che in caso di superamento del limite di non concorrenza alla formazione del reddito, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione e a contribuzione l’intero importo.
Questa regola è stata considerata applicabile anche nelle eccezionali e temporanee ipotesi di innalzamento della soglia di esenzione (come previsto dalla Circolare n. 35/2022).

Al contrario, importanti categorie di flexible benefit, come le prestazioni, opere, servizi aventi finalità di rilevanza sociale, di cui all’art. 51, comma 2, lett. d-bis) (abbonamento al trasporto pubblico), f) (oneri di utilità sociale), f-bis) (servizi educativi e di istruzione), f-ter) (servizi di assistenza per anziani e non autosufficienti) ed f-quater) (contributi e versamenti di polizze LTC dread desease), TUIR, non concorrono, senza alcun limite, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né alla formazione della base imponibile previdenziale.

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