Welfare aziendale
14 Ott 2026
| 7'

Auto aziendale: come funziona, tassazione e vantaggi per dipendenti e aziende

L'auto aziendale a uso promiscuo, assegnato dal datore di lavoro, è un fringe benefit molto apprezzato dai dipendenti. Scopriamo come funziona e le novità.
Autore
Studio tributario e-IUS – Tax&Legal
fringe benefit auto 2021

La concessione di auto aziendale consiste nell’assegnazione del veicolo da parte del datore di lavoro al dipendente, che può essere utilizzato sia per esigenze lavorative sia per finalità personali.
Si tratta di un fringe benefit disciplinato dalla normativa vigente che, negli ultimi anni, è stata oggetto di interventi da parte del legislatore, con l’obiettivo di incentivare l’acquisto e l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale.
Nel contesto delle realtà produttive del nostro Paese, l’assegnazione dell’auto aziendale ai dipendenti è una pratica piuttosto diffusa. Nella maggior parte dei casi, il veicolo viene concesso per un utilizzo promiscuo.

Vediamo quindi come funziona il fringe benefit legato all’auto aziendale, come si calcola il valore imponibile nel 2026 e quale trattamento fiscale è previsto per dipendenti e aziende.

La concessione di auto aziendale consiste nell’assegnazione del veicolo da parte del datore di lavoro al dipendente, che può essere utilizzato sia per esigenze lavorative sia per finalità personali.
Si tratta di un fringe benefit disciplinato dalla normativa vigente che, negli ultimi anni, è stata oggetto di interventi da parte del legislatore, con l’obiettivo di incentivare l’acquisto e l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale.
Nel contesto delle realtà produttive del nostro Paese, l’assegnazione dell’auto aziendale ai dipendenti è una pratica piuttosto diffusa. Nella maggior parte dei casi, il veicolo viene concesso per un utilizzo promiscuo.

Vediamo quindi come funziona il fringe benefit legato all’auto aziendale, come si calcola il valore imponibile nel 2026 e quale trattamento fiscale è previsto per dipendenti e aziende.

Fringe benefit auto aziendale: cosa cambia nel 2026

Come funziona il fringe benefit auto aziendale? L’auto attribuita al dipendente a uso promiscuo rappresenta una forma di retribuzione in natura erogata al dipendente stesso.

Per determinare il valore da assoggettare a tassazione, il Legislatore ha, tuttavia, previsto uno specifico criterio forfettario, basato sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle nazionali dell’ACI, pubblicate ogni anno.

Con la Legge di Bilancio 2025, il calcolo del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo è stato legato alla tipologia di alimentazione del veicolo.

Nel 2026 questo criterio viene confermato, ma il D.Lgs. n. 148/2026, cosiddetto Decreto Omnibus, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina. Per i veicoli soggetti alla disciplina ordinaria, il valore imponibile è determinato partendo da una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui e dal costo chilometrico previsto per il singolo modello nelle tabelle ACI 2026.

Al valore ottenuto si applicano percentuali differenti a seconda della tipologia di alimentazione:

  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
  • 50% per tutti gli altri veicoli, compresi benzina, diesel, GPL, mild hybrid e full hybrid. 

Le percentuali servono a determinare la quota del valore convenzionale dell’auto che costituisce fringe benefit per il dipendente, non sono aliquote fiscali.  Dal valore ottenuto vengono sottratte le eventuali somme trattenute al lavoratore per la concessione del veicolo.

Una delle novità introdotte nel 2026 riguarda il requisito della nuova immatricolazione. Con le modifiche previste dal Decreto Omnibus non è più necessario, infatti, che il veicolo sia di nuova immatricolazione per l’applicazione del nuovo sistema, fermo restando il regime transitorio previsto per le auto che rientrano nella disciplina precedente.

L’effetto del sistema resta quello di favorire l’assegnazione di veicoli elettrici o ibridi plug-in attraverso una quota imponibile inferiore rispetto agli altri veicoli, nell’ambito di un sistema orientato anche alla mobilità sostenibile.

Come funziona il fringe benefit auto aziendale? L’auto attribuita al dipendente a uso promiscuo rappresenta una forma di retribuzione in natura erogata al dipendente stesso.

Per determinare il valore da assoggettare a tassazione, il Legislatore ha, tuttavia, previsto uno specifico criterio forfettario, basato sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle nazionali dell’ACI, pubblicate ogni anno.

Con la Legge di Bilancio 2025, il calcolo del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo è stato legato alla tipologia di alimentazione del veicolo.

Nel 2026 questo criterio viene confermato, ma il D.Lgs. n. 148/2026, cosiddetto Decreto Omnibus, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina. Per i veicoli soggetti alla disciplina ordinaria, il valore imponibile è determinato partendo da una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui e dal costo chilometrico previsto per il singolo modello nelle tabelle ACI 2026.

Al valore ottenuto si applicano percentuali differenti a seconda della tipologia di alimentazione:

  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
  • 50% per tutti gli altri veicoli, compresi benzina, diesel, GPL, mild hybrid e full hybrid. 

Le percentuali servono a determinare la quota del valore convenzionale dell’auto che costituisce fringe benefit per il dipendente, non sono aliquote fiscali.  Dal valore ottenuto vengono sottratte le eventuali somme trattenute al lavoratore per la concessione del veicolo.

Una delle novità introdotte nel 2026 riguarda il requisito della nuova immatricolazione. Con le modifiche previste dal Decreto Omnibus non è più necessario, infatti, che il veicolo sia di nuova immatricolazione per l’applicazione del nuovo sistema, fermo restando il regime transitorio previsto per le auto che rientrano nella disciplina precedente.

L’effetto del sistema resta quello di favorire l’assegnazione di veicoli elettrici o ibridi plug-in attraverso una quota imponibile inferiore rispetto agli altri veicoli, nell’ambito di un sistema orientato anche alla mobilità sostenibile.

Cosa si intende per auto aziendale a uso promiscuo?

Per capire meglio come funziona, occorre, innanzitutto, spiegare cosa si intenda per auto aziendale concessa in uso promiscuo. Si tratta di un veicolo che, come accennavamo, viene usato dal dipendente sia ragioni lavorative (come per esempio andare dai clienti o da fornitori), sia per motivi privati e al di fuori dell’orario di lavoro.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’uso promiscuo ricorre per i mezzi di trasporto che il datore di lavoro assegna a uno specifico dipendente per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per i quali consente anche l’uso personale, per esempio per recarsi al lavoro, come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/1997.

Secondo quanto disposto dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, la concessione dell’auto aziendale a uso promiscuo non può derivare da un atto unilaterale del datore di lavoro, ma da un accordo con il dipendente beneficiario.

Devono, quindi, essere concordate tramite apposito contratto le condizioni per l’utilizzo dell’auto. Queste possono regolare, per esempio, le ipotesi di incidente, le riparazioni, il pagamento di multe, il rifornimento, le spese di parcheggio, ecc… (come precisato dalla Risoluzione n. 46/E/2020).

Il contratto può inoltre, servire per soddisfare l’esigenza di documentare l’uso del veicolo aziendale per motivi personali oltre che di lavoro (come precisato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 48/E/1998).

Per capire meglio come funziona, occorre, innanzitutto, spiegare cosa si intenda per auto aziendale concessa in uso promiscuo. Si tratta di un veicolo che, come accennavamo, viene usato dal dipendente sia ragioni lavorative (come per esempio andare dai clienti o da fornitori), sia per motivi privati e al di fuori dell’orario di lavoro.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’uso promiscuo ricorre per i mezzi di trasporto che il datore di lavoro assegna a uno specifico dipendente per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per i quali consente anche l’uso personale, per esempio per recarsi al lavoro, come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/1997.

Secondo quanto disposto dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, la concessione dell’auto aziendale a uso promiscuo non può derivare da un atto unilaterale del datore di lavoro, ma da un accordo con il dipendente beneficiario.

Devono, quindi, essere concordate tramite apposito contratto le condizioni per l’utilizzo dell’auto. Queste possono regolare, per esempio, le ipotesi di incidente, le riparazioni, il pagamento di multe, il rifornimento, le spese di parcheggio, ecc… (come precisato dalla Risoluzione n. 46/E/2020).

Il contratto può inoltre, servire per soddisfare l’esigenza di documentare l’uso del veicolo aziendale per motivi personali oltre che di lavoro (come precisato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 48/E/1998).

Soglie di esenzione 2026 e trattamento fiscale del dipendente

In deroga al criterio generale del valore normale (art. 9 TUIR), l’importo da assoggettare a tassazione per l’utilizzo promiscuo degli autoveicoli assegnati ai dipendenti è determinato forfettariamente su base annua.

Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, il valore del fringe benefit veniva calcolato sulla base delle emissioni di CO₂ del veicolo, applicando percentuali differenti a un costo convenzionale riferito a una percorrenza annua di 15.000 chilometri e determinato secondo le tabelle ACI.

Nel 2026 continuano però a convivere il nuovo sistema e un regime transitorio. La disciplina precedente, basata sulle emissioni di CO₂, continua ad applicarsi:

  • ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.

Il Decreto Omnibus ha quindi ampliato il regime transitorio rispetto a quanto previsto in precedenza: per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, la disciplina precedente si applica alle concessioni effettuate durante tutto il 2025 e non più soltanto a quelle avvenute entro il 30 giugno. Per questi veicoli, le vecchie regole continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Dal periodo d’imposta 2026 è prevista infatti un’ulteriore novità legata all’anzianità del veicolo: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit determinato secondo la disciplina applicabile al mezzo viene aumentato del 50%. La maggiorazione riguarda sia le auto soggette al nuovo regime sia quelle comprese nella disciplina transitoria.

Un’altra novità riguarda gli optional e gli allestimenti: se il veicolo dispone di accessori o allestimenti non già valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit viene maggiorato del 5%. Dal valore così determinato vengono invece sottratte le eventuali somme pagate dal dipendente per il veicolo, gli accessori o gli allestimenti. La maggiorazione del 5% si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli che rientrano nel regime transitorio.

I veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio sono invece soggetti, a partire dal periodo d’imposta 2026, alle nuove regole di determinazione del fringe benefit.

Il valore così determinato concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e deve essere considerato insieme agli altri fringe benefit riconosciuti al lavoratore.

Per il 2026 le soglie generali di esenzione restano pari a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Da sapere: se il valore complessivo dei fringe benefit supera il limite applicabile, l’intero importo diventa imponibile e non soltanto la quota eccedente.

In deroga al criterio generale del valore normale (art. 9 TUIR), l’importo da assoggettare a tassazione per l’utilizzo promiscuo degli autoveicoli assegnati ai dipendenti è determinato forfettariamente su base annua.

Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, il valore del fringe benefit veniva calcolato sulla base delle emissioni di CO₂ del veicolo, applicando percentuali differenti a un costo convenzionale riferito a una percorrenza annua di 15.000 chilometri e determinato secondo le tabelle ACI.

Nel 2026 continuano però a convivere il nuovo sistema e un regime transitorio. La disciplina precedente, basata sulle emissioni di CO₂, continua ad applicarsi:

  • ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.

Il Decreto Omnibus ha quindi ampliato il regime transitorio rispetto a quanto previsto in precedenza: per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, la disciplina precedente si applica alle concessioni effettuate durante tutto il 2025 e non più soltanto a quelle avvenute entro il 30 giugno. Per questi veicoli, le vecchie regole continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Dal periodo d’imposta 2026 è prevista infatti un’ulteriore novità legata all’anzianità del veicolo: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit determinato secondo la disciplina applicabile al mezzo viene aumentato del 50%. La maggiorazione riguarda sia le auto soggette al nuovo regime sia quelle comprese nella disciplina transitoria.

Un’altra novità riguarda gli optional e gli allestimenti: se il veicolo dispone di accessori o allestimenti non già valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit viene maggiorato del 5%. Dal valore così determinato vengono invece sottratte le eventuali somme pagate dal dipendente per il veicolo, gli accessori o gli allestimenti. La maggiorazione del 5% si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli che rientrano nel regime transitorio.

I veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio sono invece soggetti, a partire dal periodo d’imposta 2026, alle nuove regole di determinazione del fringe benefit.

Il valore così determinato concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e deve essere considerato insieme agli altri fringe benefit riconosciuti al lavoratore.

Per il 2026 le soglie generali di esenzione restano pari a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Da sapere: se il valore complessivo dei fringe benefit supera il limite applicabile, l’intero importo diventa imponibile e non soltanto la quota eccedente.

Riassegnazione auto aziendali e proroga delle assegnazioni già in essere

Anche per quel che riguarda le riassegnazioni delle auto aziendali la disciplina, è stata modificata nel 2026. La Circolare n. 10/E del 2025 aveva definito le regole applicabili alle riassegnazioni e alle proroghe dei contratti già sottoscritti, prevedendo in alcuni casi il passaggio alla tassazione secondo il valore normale.

Su questo aspetto è intervenuto il Decreto Omnibus: per i veicoli che rientrano nel regime transitorio continua ad applicarsi la disciplina fiscale prevista per il veicolo anche in caso di successiva riassegnazione a un altro dipendente. Ciò significa che il trattamento fiscale segue il veicolo e la riassegnazione non comporta automaticamente l’applicazione di un regime differente.

Anche in caso di riassegnazione resta rilevante l’anzianità del mezzo: dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione si applica infatti la maggiorazione del 50% prevista dalla disciplina 2026.

Per quanto riguarda invece la proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, è valido il principio secondo cui continua ad applicarsi la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa.

Anche per quel che riguarda le riassegnazioni delle auto aziendali la disciplina, è stata modificata nel 2026. La Circolare n. 10/E del 2025 aveva definito le regole applicabili alle riassegnazioni e alle proroghe dei contratti già sottoscritti, prevedendo in alcuni casi il passaggio alla tassazione secondo il valore normale.

Su questo aspetto è intervenuto il Decreto Omnibus: per i veicoli che rientrano nel regime transitorio continua ad applicarsi la disciplina fiscale prevista per il veicolo anche in caso di successiva riassegnazione a un altro dipendente. Ciò significa che il trattamento fiscale segue il veicolo e la riassegnazione non comporta automaticamente l’applicazione di un regime differente.

Anche in caso di riassegnazione resta rilevante l’anzianità del mezzo: dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione si applica infatti la maggiorazione del 50% prevista dalla disciplina 2026.

Per quanto riguarda invece la proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, è valido il principio secondo cui continua ad applicarsi la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa.

Trattamento fiscale per il datore di lavoro

Ci sono, poi, delle specifiche regole previste per il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro.
Per quanto riguarda le imposte dirette, è prevista la deducibilità nella misura del 70% dei costi per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-bis, TUIR).

Qualora l’autovettura sia assegnata al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, sia funzionale allo svolgimento delle mansioni a lui affidate e non sia utilizzata in modo occasionale – ossia per un periodo non inferiore a 183 giorni – il datore di lavoro può dedurre il relativo costo (ad esempio quote di ammortamento, canoni di leasing, ecc.) nella misura del 70%.

Tale limite si applica non solo al costo di acquisizione del veicolo, ma anche alle spese di impiego eventualmente sostenute dal datore di lavoro – per esempio, il carburante – le quali seguono la regola di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono.

Ci sono, poi, delle specifiche regole previste per il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro.
Per quanto riguarda le imposte dirette, è prevista la deducibilità nella misura del 70% dei costi per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, comma 1, lett. b-bis, TUIR).

Qualora l’autovettura sia assegnata al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, sia funzionale allo svolgimento delle mansioni a lui affidate e non sia utilizzata in modo occasionale – ossia per un periodo non inferiore a 183 giorni – il datore di lavoro può dedurre il relativo costo (ad esempio quote di ammortamento, canoni di leasing, ecc.) nella misura del 70%.

Tale limite si applica non solo al costo di acquisizione del veicolo, ma anche alle spese di impiego eventualmente sostenute dal datore di lavoro – per esempio, il carburante – le quali seguono la regola di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono.

 
 

Da sapere: le spese del carburante per autotrazione sono deducibili solo se effettuate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari autorizzati (strumenti di pagamento tracciabili).

Ai fini IVA, l’imposta assolta per l’acquisto di autovetture concesse gratuitamente in uso promiscuo al personale dipendente è detraibile dal datore di lavoro nella misura del 40% (art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), D.P.R. n. 633/72).

l divieto di detrazione integrale dell’imposta sugli acquisti deriva dal fatto che la successiva messa a disposizione dell’autovettura al dipendente a titolo gratuito costituisce un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. In altre parole, la concessione in uso di un veicolo, per la quale il dipendente non effettua il pagamento di alcun corrispettivo, non può essere qualificata come prestazione di servizi a titolo oneroso, cioè come operazione rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 633/1972 (cfr. Risp. n. 631 del 2020).

Invece, come affermato in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 6/DPF/2008 e Risposta n. 631 del 2020), è possibile fruire della detrazione integrale dell’imposta, invece di quella forfetizzata, nell’ipotesi in cui l’auto aziendale sia concessa in uso promiscuo al dipendente a titolo oneroso, ossia dietro pagamento di un corrispettivo per l’uso privato del veicolo. Significa che l’utilizzo è inerente integralmente all’attività del datore di lavoro, considerando la configurabilità di una prestazione di servizi resa da quest’ultimo in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo (art. 3 D.P.R. n. 633/1972).

Poiché l’operazione è imponibile e inerente all’attività d’impresa, il datore di lavoro può detrarre integralmente l’IVA assolta sull’acquisto dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo.

Ai fini IVA, l’imposta assolta per l’acquisto di autovetture concesse gratuitamente in uso promiscuo al personale dipendente è detraibile dal datore di lavoro nella misura del 40% (art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), D.P.R. n. 633/72).

l divieto di detrazione integrale dell’imposta sugli acquisti deriva dal fatto che la successiva messa a disposizione dell’autovettura al dipendente a titolo gratuito costituisce un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. In altre parole, la concessione in uso di un veicolo, per la quale il dipendente non effettua il pagamento di alcun corrispettivo, non può essere qualificata come prestazione di servizi a titolo oneroso, cioè come operazione rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 633/1972 (cfr. Risp. n. 631 del 2020).

Invece, come affermato in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 6/DPF/2008 e Risposta n. 631 del 2020), è possibile fruire della detrazione integrale dell’imposta, invece di quella forfetizzata, nell’ipotesi in cui l’auto aziendale sia concessa in uso promiscuo al dipendente a titolo oneroso, ossia dietro pagamento di un corrispettivo per l’uso privato del veicolo. Significa che l’utilizzo è inerente integralmente all’attività del datore di lavoro, considerando la configurabilità di una prestazione di servizi resa da quest’ultimo in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo (art. 3 D.P.R. n. 633/1972).

Poiché l’operazione è imponibile e inerente all’attività d’impresa, il datore di lavoro può detrarre integralmente l’IVA assolta sull’acquisto dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo.

Calcolo fringe benefit auto aziendale

Come abbiamo visto, nel 2026 il valore del fringe benefit viene determinato partendo dal costo chilometrico del veicolo indicato nelle tabelle ACI e da una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui.

A questo valore si applica la percentuale corrispondente alla tipologia di alimentazione.

Come abbiamo visto, nel 2026 il valore del fringe benefit viene determinato partendo dal costo chilometrico del veicolo indicato nelle tabelle ACI e da una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui.

A questo valore si applica la percentuale corrispondente alla tipologia di alimentazione.

Tipologia di veicoli in base all'alimentazione
fringe benefit
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica
10%
Veicoli elettrici ibridi plug in
20%
Tutti i veicoli diversi da quelli sopra indicati
50%

La formula di base è quindi:

Costo chilometrico ACI × 15.000 km × percentuale prevista

Se il costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI 2026 per un veicolo elettrico è pari a 0,80 euro, il valore convenzionale sarà:

0,80 × 15.000 = 12.000 euro.

Trattandosi di un veicolo esclusivamente elettrico, si applica la percentuale del 10%:

12.000 × 10% = 1.200 euro annui di fringe benefit.

Dal valore così determinato vanno sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente.

Dal 2026 bisogna anche considerare le eventuali maggiorazioni previste dalla nuova disciplina: il valore aumenta del 50% dopo il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo e del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

La formula di base è quindi:

Costo chilometrico ACI × 15.000 km × percentuale prevista

Se il costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI 2026 per un veicolo elettrico è pari a 0,80 euro, il valore convenzionale sarà:

0,80 × 15.000 = 12.000 euro.

Trattandosi di un veicolo esclusivamente elettrico, si applica la percentuale del 10%:

12.000 × 10% = 1.200 euro annui di fringe benefit.

Dal valore così determinato vanno sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente.

Dal 2026 bisogna anche considerare le eventuali maggiorazioni previste dalla nuova disciplina: il valore aumenta del 50% dopo il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo e del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

Può essere prevista l'assegnazione dell’auto a uso esclusivamente personale?

Sì, l’autovettura potrebbe essere attribuita esclusivamente per l’uso personale o familiare del dipendente, ad esempio, solo per recarsi al lavoro o per i giorni non lavorativi.  Questa soluzione, che di fatto si realizza poco spesso, rimarrebbe esclusa dal campo applicativo dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, disposizione speciale riferita soltanto alle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

Ciò comporterebbe una piena imponibilità del bene, la cui determinazione in denaro verrebbe effettuata sulla base del valore normale (art. 9, TUIR), nel rispetto del principio generale di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.

Sì, l’autovettura potrebbe essere attribuita esclusivamente per l’uso personale o familiare del dipendente, ad esempio, solo per recarsi al lavoro o per i giorni non lavorativi.  Questa soluzione, che di fatto si realizza poco spesso, rimarrebbe esclusa dal campo applicativo dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, disposizione speciale riferita soltanto alle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

Ciò comporterebbe una piena imponibilità del bene, la cui determinazione in denaro verrebbe effettuata sulla base del valore normale (art. 9, TUIR), nel rispetto del principio generale di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.

I vantaggi offerti da Edenred

Grazie ai piani di welfare aziendale,  il datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti una vasta gamma di benefit, oltre all’auto aziendale, che contribuiscono concretamente al benessere personale.
Questi vantaggi riguardano ambiti fondamentali come la salute, la genitorialità, l’istruzione, la formazione, ma anche la cultura, i viaggi e il tempo libero.

Edenred supporta i datori di lavoro e semplifica l’attuazione delle diverse politiche aziendali, anche attraverso strumenti come i buoni welfare , che permettono ai dipendenti di usufruire di servizi welfare presso un’ampia rete di strutture
convenzionate su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, Edenred mette a disposizione una piattaforma intuitiva che consente ai dipendenti di scegliere in modo semplice e immediato i benefit disponibili e la struttura
convenzionata presso cui utilizzarli. È anche possibile segnalare direttamente dalla piattaforma la propria struttura di fiducia per richiederne il convenzionamento.

Ma l’auto aziendale non è l’unico fringe benefit che un datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti: esistono infatti altre possibilità, come per esempio i buoni acquisto.

Edenred mette a disposizione una soluzione semplice e veloce, il Buono Acquisto Edenred, utilizzabile per le spese di tutti i giorni, il carburante e ogni genere di shopping,
anche online. È disponibile da app, come voucher digitale o cartaceo.

Si tratta inoltre della risposta ideale per usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla Legge
di Bilancio 2025 in materia di fringe benefit, che ha stabilito, anche per il 2026, come già detto, le seguenti soglie di esenzione fiscale: fino a 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico.

Sempre più aziende scelgono di offrire questi strumenti, riconoscendone il valore come supporto concreto ai bisogni reali dei lavoratori. Un modo efficace per aumentare il potere d’acquisto, migliorare la soddisfazione e, di conseguenza, stimolare performance e produttività.

Vuoi saperne di più sui fringe benefit e l’auto aziendale?

Grazie ai piani di welfare aziendale,  il datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti una vasta gamma di benefit, oltre all’auto aziendale, che contribuiscono concretamente al benessere personale.
Questi vantaggi riguardano ambiti fondamentali come la salute, la genitorialità, l’istruzione, la formazione, ma anche la cultura, i viaggi e il tempo libero.

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Inoltre, Edenred mette a disposizione una piattaforma intuitiva che consente ai dipendenti di scegliere in modo semplice e immediato i benefit disponibili e la struttura
convenzionata presso cui utilizzarli. È anche possibile segnalare direttamente dalla piattaforma la propria struttura di fiducia per richiederne il convenzionamento.

Ma l’auto aziendale non è l’unico fringe benefit che un datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti: esistono infatti altre possibilità, come per esempio i buoni acquisto.

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anche online. È disponibile da app, come voucher digitale o cartaceo.

Si tratta inoltre della risposta ideale per usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla Legge
di Bilancio 2025 in materia di fringe benefit, che ha stabilito, anche per il 2026, come già detto, le seguenti soglie di esenzione fiscale: fino a 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico.

Sempre più aziende scelgono di offrire questi strumenti, riconoscendone il valore come supporto concreto ai bisogni reali dei lavoratori. Un modo efficace per aumentare il potere d’acquisto, migliorare la soddisfazione e, di conseguenza, stimolare performance e produttività.

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Domande frequenti (FAQ) sull'auto aziendale

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