Come si apre la partita IVA? E soprattutto quali sono i suoi costi? Queste le domande più comuni per chi intende avviare una nuova attività di impresa, un’arte o una professione in Italia. Proviamo, quindi, a capire quale sia la procedura operativa per l’apertura della partita IVA e quali siano i costi da preventivare.
Indice dei contenuti:
- Cos’è una partita IVA?
- Come aprire partita IVA: i passi da compiere
- Come scegliere il codice Ateco per l'apertura di una partita IVA
- Quanto costa la partita IVA
- Le caratteristiche del regime forfettario
- Cos’è la flat tax incrementale?
- Le caratteristiche del regime ordinario
- Quale regime scegliere?
- Vantaggi fiscali e partita IVA: l'acquisto dei buoni pasto
- Variazione o chiusura della partita IVA
Cos’è una partita IVA?
Prima di indicare i passi da compiere per aprire una partita IVA e i relativi costi, è opportuno sapere di cosa di tratta.
La partita IVA è una seria numerica di 11 cifre. Le prime 7 rappresentano il numero progressivo del contribuente nell’ambito dell’ufficio; l’ottava, la nona e la decima cifra rappresentano il codice identificativo ai fini IVA; l’undicesima cifra è generata automaticamente dal sistema Anagrafe Tributaria e ha la funzione di controllo dell’esatta trascrizione delle prime 10 cifre. Nei rapporti con l’estero, inoltre, il numero di partita IVA è preceduto dal prefisso di identificazione dello Stato membro (in Italia, “IT”).
La partita IVA persegue due finalità: identificare il soggetto e attestare il suo status fiscale, relativamente alle operazioni effettuate in Italia e all’estero e agevolare il controllo dell’Ufficio competente per assicurare la riscossione dell’imposta.
Come aprire partita IVA: i passi da compiere
Aprire una partiva IVA è molto semplice e del tutto gratuito. Non richiede l’intervento di un intermediario abilitato (es. iscritti agli albi dei commercialisti, ragionieri, ecc.) e avviene presentando un’apposita istanza.
I soggetti obbligati ad aprire una partita IVA, in base alla disciplina contenuta all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (“Decreto IVA”), sono i soggetti residenti in Italia che intraprendono attività d’impresa, arte e professione in Italia, ovvero vi istituiscono una stabile organizzazione. Si tratta di soggetti che svolgono attività in forma autonoma, in quanto non titolari di reddito da lavoro dipendente.
Tali soggetti saranno tenuti alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività entro il termine di 30 giorni mediante uno dei seguenti modelli scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate:
- modello AA7 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
- modello AA9 (per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi).
In ogni caso, la dichiarazione di inizio attività dovrà avere un contenuto prefissato, ovvero:
- per le persone fisiche: il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, ed il domicilio fiscale. Deve inoltre essere indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- per i soggetti residenti all’estero: anche l’ubicazione della stabile organizzazione;
- il tipo e l’oggetto dell’attività ed il luogo o i luoghi in cui viene esercitata, anche mediante sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo/luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti richiesti dalla normativa;
- per i soggetti che intendono effettuare operazioni intra-UE, la volontà di effettuare tali operazioni;
- ogni altro dato richiesto dal modello, eccetto quelli che possono essere conosciuti autonomamente dall’Agenzia.
Modalità di adempimento e attribuzione
Fatte tali premesse, il contribuente dovrà trasmettere la dichiarazione di inizio attività, scegliendo in via alternativa tra le diverse modalità di adempimento:
- presentando la dichiarazione (in duplice copia e accompagnata da documento di riconoscimento) presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche diverso da quello di domicilio fiscale;
- inviando a mezzo servizio postale e con raccomandata a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, con in allegato fotocopia del documento di riconoscimento;
- inoltrando per via telematica, in prima persona o avvalendosi di un intermediario abilitato.
Alla presentazione della dichiarazione è collegata l’attribuzione al contribuente del numero di partita IVA, destinato a rimanere invariato fino alla cessione dell’attività.
In particolare, a seguito della presentazione della dichiarazione, la partita IVA è attribuita in via telematica dall’Agenzia delle Entrate ed è attestata al dichiarante mediante il rilascio o l’invio del relativo certificato di attribuzione. Ove la dichiarazione sia presentata da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, inoltre, è previsto a carico di quest’ultimo l’impegno alla trasmissione del certificato di attribuzione della partita IVA nei confronti del contribuente.
Come scegliere il codice Ateco per l'apertura di una partita IVA
La scelta del codice ATECO è una fase importante nella procedura operativa per l’apertura della partita IVA, in quanto il codice è usato per classificare, sia ai fini statistici sia ai fini fiscali, le diverse attività che possono essere svolte in forma autonoma.
Per scegliere quello giusto, occorrerà descrivere la propria attività nella maniera più chiara possibile e vedere quale codice si adatta di più. Per esempio, nel caso in cui si intenda aprire una gelateria o una pasticceria, il codice ATECO sarà 56.10.3.; diversamente, ove si intenda avviare un’attività di lavanderia, il codice sarà 96.01.2. Anche qualora non esistesse un codice specifico, il contribuente avrà la possibilità di inserire più di un codice attività per la propria partita IVA, sempreché i codici non siano tra di loro incompatibili.
Inoltre, sul sito Codiceateco.it ti basta inserire la tua attività per avere il codice ATECO più adatto alla tua attività: ti basta descrivere quello che hai intenzione di fare e la ricerca guidata ti aiuterà a individuarlo.
Fatto ciò, dovrai indicare nella dichiarazione di inizio, da presentare all’Agenzia delle entrate, il codice ATECO correlato alla tua attività sulla base della tabella di raccordo codici ATECO 2007. Lo stesso dovrà essere indicato anche nell’eventuale comunicazione di variazione dell’attività svolta, nel caso il cui tu decida di cambiare attività, richiedendo un nuovo codice.
Si possono avere più codici Ateco?
Come anticipato, i soggetti obbligati ad aprire una partita IVA devono indicare, nella dichiarazione di inizio attività da presentare all’Agenzia delle entrate, il codice ATECO che identifica, ai fini IVA, l’attività svolta.
Nel caso di multiattività, ossia nel caso in cui il titolare della partita IVA eserciti contemporaneamente più attività d’impresa, arte o professione, è necessario registrare, all’apertura della partita IVA, tutti i codici ATECO relativi a ogni attività svolta, attraverso l’invio del modello AA9 (per le persone fisiche) o AA7 (per le persone giuridiche).
La nuova attività può anche essere intrapresa successivamente all’apertura della partita IVA; in questo caso, il titolare deve provvedere ad aggiungere il nuovo codice ATECO e a comunicare la variazione all’Agenzia delle entrate – mediante i modelli AA7/12 o AA9/12 – entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.
Cosa accade se si aggiunge un nuovo Codice Ateco ad una Partita IVA che segue il regime forfettario?
Come si avrà modo di analizzare successivamente, nel regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, l. n. 190/2014) il reddito è determinato in modo forfettario, ossia applicando il coefficiente di redditività, legato a un codice Ateco previsto per la specifica attività svolta, all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Il coefficiente di redditività è una percentuale associata al Codice Ateco.
Nel caso di multiattività relative a una sola partita IVA, si possono verificare due ipotesi:
- le attività appartengono allo stesso settore e alle stesse è attribuito il medesimo codice ATECO a cui corrisponde un unico coefficiente di redditività. In questo caso non è necessario distinguere le attività e, per ottenere il reddito imponibile basterà sommare i ricavi conseguiti dallo svolgimento delle molteplici attività appartenenti allo stesso settore e alla somma di essi applicare il coefficiente di redditività previsto per quel Codice Ateco. Sul reddito imponibile così determinato viene applicato l’imposta sostitutiva;
- le attività appartengono a settori diversi e corrispondono a differenti codici ATECO e coefficienti di redditività. In questo caso, dovranno necessariamente distinguersi i ricavi delle diverse attività e applicarsi il rispettivo coefficiente di redditività corrispondente ad ogni codice ATECO. A ogni risultato ottenuto, viene applicata l’imposta sostitutiva.
È importante sottolineare che l’applicazione del regime forfettario richiede che vengano rispettati alcuni requisiti, anzitutto che i ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno non siano superiori a 85.000 euro (limite così come modificato dalla Legge di bilancio 2023). Ciò vale anche nelle ipotesi di multiattività.
Pertanto, il limite di 85.000 euro è considerato complessivo di tutte le attività esercitate. In altre parole, il contribuente che intende aderire al regime forfettario deve verificare che l’ammontare dei ricavi conseguiti svolgendo le diverse attività non superi complessivamente tale soglia.
Quanto costa la partita IVA
Come già detto, il costo relativo all’apertura di una partita IVA è totalmente gratuito. Tuttavia, i titolari di partita IVA sono tenuti a scegliere il tipo di regime fiscale da applicare alla propria attività, optando in via alternativa tra il regime forfettario e il regime ordinario.
Da tale scelta derivano diversi costi di gestione e mantenimento che è bene valutare.
Le caratteristiche del regime forfettario
Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfettario) può essere beneficiato dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa e di arti o professioni (art. 1, comma 54 della L. 190/2014), comprese le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria.
Tale regime è stato oggetto di importanti modifiche da parte della l. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023). Le novità si concentrano su due aspetti: l’innalzamento del limite di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario e la cosiddetta “clausola antielusione”.
Il regime è applicabile se, con riferimento all’anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti:
- ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 85.000 euro per il 2024 (il limite in vigore fino al 2022 era 65.000 euro);
- sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi i collaboratori, anche a progetto, incluse le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
- i compensi percepiti a titolo di diritti d’autore (art. 53, comma 2, lett. b), TUIR) concorrono alla soglia di 85.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che, secondo l’Amministrazione finanziaria (Circ. n. 9/2019), sussiste qualora, alla luce dell’esame di specifici fatti e circostanze, possa ritenersi che tali compensi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
- l’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso, concorrendo al limite d’accesso e permanenza nel regime e all’imponibile soggetto ad imposta sostitutiva (Risp. n. 428/2022).
Inoltre il regime forfettario è attualizzabile in assenza delle seguenti condizioni ostative:
- (i) utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- (ii) residenza fiscale all’estero, fatta eccezione per i residenti in Paesi UE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- (iii) effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- (iv) esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio di tale attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR) oppure controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- (v) esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. La prevalenza è intesa in senso assoluto (ricavi e compensi superiori al 50% del totale);
- (vi) possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 TUIR) eccedenti l’importo di 30.000 euro, soglia che non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (per dimissioni o licenziamento.
Il regime forfettario, tuttavia, non ha limiti di durata. Questo significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione.
Quanto alla sua disapplicazione, il regime forfettario viene disapplicato quando:
- si ha la perdita di uno dei requisiti d’accesso, oppure la verifica di una condizione ostativa;
- vi è l’esercizio dell’opzione almeno triennale per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
Da sapere: la perdita dei requisiti o la verifica di una condizione ostativa determina la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.
Tuttavia, la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che la fuoriuscita è immediata nell’anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro; in tal caso, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione dell’IRPEF progressiva e delle relative addizionali, ed è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di tale limite (art. 1, comma 71, secondo e terzo periodo, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 54, lett. b), l. n. 197/2022).
La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso a seguito dell’opzione, oppure dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.
Quali sono i vantaggi del regime forfettario?
Il regime forfettario risulta soprattutto vantaggioso sotto il profilo impositivo, in quanto trova applicazione un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 %.
Con riferimento ai primi 5 anni dell’attività, inoltre, è prevista un’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che sarà pari al 5%, ove sussistano determinati requisiti e cioè:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.
Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono, inoltre, deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge.
In considerazione del fatto che la tassazione ordinaria è strutturata a scaglioni di reddito e parte da una percentuale minima del 23% che aumenta all’aumentare del reddito, è evidente che il regime forfettario offre dei vantaggi sotto il profilo impositivo e ciò specialmente quando si tratta di una nuova attività. Nel regime forfettario, infatti, troverà applicazione l’imposta sostitutiva sul reddito imponibile, determinato mediante l’applicazione di coefficiente di redditività, che variano in base alla tipologia dell’attività e al codice ATECO.
Inoltre, i contribuenti in regime forfettario sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Essi sono anche esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma sono tenuti ad indicare specifiche informazioni relative all’attività in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello REDDITI PF) (art. 1, comma 73, l. n. 190/2014).
Ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, il vantaggio del regime forfettario consiste nella mancata applicazione dell’IVA in fattura; in altre parole, i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’IVA ai clienti a titolo di rivalsa e non liquidano l’imposta. Ciò ha come diretta conseguenza che i corrispettivi pattuiti per le cessioni di beni o prestazioni di servizi non dovranno essere maggiorati dall’IVA. In questo modo, i contribuenti, soprattutto coloro che si trovano in una fase iniziale dell’attività, avranno certamente più possibilità di posizionarsi sul mercato.
Inoltre, la mancata applicazione dell’IVA in fattura determina effetti positivi anche sul carico degli adempimenti collegati, in quanto il contribuente non dovrà presentare dichiarazione IVA né tantomeno provvedere al versamento trimestrale dell’imposta.
Tra le altre semplificazioni, il regime prevede altresì l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, che, tuttavia, a partire dall’1° luglio 2022, è venuto meno esclusivamente per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri forfettari.
L’emissione di fatture in formato elettronico comporta la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall’art. 39, D.P.R. n. 633/1972.
Cos’è la flat tax incrementale?
La Legge di bilancio 2023, oltre ad aver modificato il regime forfettario, ha introdotto la “flat tax incrementale”.
Il nuovo regime opzionale ha previsto, esclusivamente per l’anno 2023 e non per i successivi, la possibilità di applicare un particolare criterio di tassazione, che deroga all’applicazione dell’IRPEF progressiva. In particolare, la flat tax incrementale si sostanzia nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali locali (regionale e comunale) sua una parte incrementale del reddito relativo al 2023 prodotto da taluni soggetti.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione della flat tax incrementale, essa ha rogiardato i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario. Ne è derivato che i contribuenti, i quali, per qualsiasi motivo (per scelta di convenienza fiscale, oppure per la mancanza delle necessarie condizioni) non aderiscano nel 2023 a tale regime, potranno fruire della flat tax incrementale.
Il presupposto oggettivo per l’applicazione della flat tax incrementale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è costituito dall’incremento reddituale; il contribuente deve, cioè, aver conseguito, nel periodo d’imposta 2023, un reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente (ossia negli anni dal 2020 al 2022).
In primo luogo, quindi, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, deve essere posto a confronto il reddito relativo all’esercizio dell’attività di impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 con il medesimo reddito, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, il quale deve risultare inferiore rispetto al reddito relativo all’anno 2023. Deve, poi, procedersi al calcolo della differenza tra i due importi.
Una volta determinata la differenza menzionata, esse dovrebbe essere decurtata di una somma pari al 5% del maggiore dei menzionati redditi del triennio; l’importo risultante, comunque non superiore a 40.000 euro, costituisce la base imponibile l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%.
Quindi, se un professionista dichiara, nel 2023, un reddito pari a 100.000 euro mentre nel 2022 ha dichiarato un reddito pari a 90.000 euro, nel 2021 pari a 80.000 euro e nel 2020 pari a 85.000 euro, la differenza tra il reddito 2023 e quello più elevato dichiarato in un anno del triennio precedente, ossia il reddito 2022, è pari a 10.000 euro. Ecco che su tale importo occorre effettuare la decurtazione (franchigia) del 5%, da calcolare sul reddito più elevato del triennio (90.000 x 5% = 4.500), con la conseguenza che la base imponibile, su cui applicare l’imposta sostitutiva con aliquota del 15%, risulta pari a 5.500 euro (10.000 – 4.500 = 5.500).
Come accennato, la base imponibile della flat tax incrementale non può, comunque, superare il limite di 40.000 euro; la quota di incremento eccedente tale importo, così come la restante parte del reddito imponibile prodotto dal contribuente nell’anno, rimane assoggettata alle ordinarie aliquote IRPEF.
Inoltre, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 consente comunque di far valere le deduzioni di cui all’art. 10 TUIR e le detrazioni sia per i carichi di famiglia, che per gli oneri sostenuti. Ciò in quanto, diversamente dal regime forfetario, una parte del reddito prodotto dal contribuente, rimane assoggettato al prelievo progressivo dell’IRPEF.
Per quanto riguarda la validità temporale di tale regime, esso è stato limitato al 2023. Per il 2024 infatti la flat tax incrementale, nonostante i buoni propositi, non è stata confermata.
Le caratteristiche del regime ordinario
Nell’ipotesi in cui si esclude la fruibilità del regime forfettario, trova invece applicazione il regime di tassazione ordinario.
Nel regime ordinario, come anticipato, la tassazione IRPEF si basa sugli scaglioni di reddito, a partire dall’aliquota del 23% che aumenta in via progressiva sulla base di scaglioni di reddito all’aumentare del reddito dichiarato. Di conseguenza, a differenza del regime forfettario, non troverà applicazione una tassazione agevolata, né tanto meno le semplificazioni previste dal regime di favore.
Infatti, sotto il profilo delle imposte dirette, il contribuente potrà dedurre tutti i costi documentati e correlati alla attività che esso svolge.
Sotto il profilo dell’IVA, inoltre, dovrà applicare l’imposta sul valore aggiunto relativamente alle cessioni di beni o prestazioni di servizi, adempiendo altresì ai relativi oneri contabili e di versamento dell’imposta.
In via del tutto semplificativa, il titolare di partita IVA dovrà:
- presentare la dichiarazione IVA all’Agenzia delle Entrate annualmente;
- adempiere al versamento dell’IVA con cadenza mensile o trimestrale;
- compilare il modello ISA (Indici sintetici affidabilità fiscale che hanno sostituito gli studi di settore);
- conservare i registri e i libri contabili.
Quale regime scegliere?
Sulla base delle caratteristiche dei due regimi, il contribuente potrà scegliere il regime che più attiene all’attività che andrà a svolgere.
In presenza dei requisiti previsti dal regime forfettario, in particolare, il contribuente otterrà i vantaggi fiscali e le semplificazioni negli oneri posti a suo carico, utili soprattutto in una fase di inizio della propria attività.
Diversamente, il regime ordinario potrà risultare conveniente per il contribuente che debba affrontare molte spese per l’attività, soprattutto quando è superiore alla forfettizzazione dei costi prevista dal regime forfettario, essendo possibile per il contribuente la deducibilità dei costi inerenti all’attività che esso svolge.
Vantaggi fiscali e partita IVA: l'acquisto dei buoni pasto
Quando si parla di vantaggi fiscali e partita IVA si fa riferimento esclusivamente ai titolari di partita IVA aderenti al regime ordinario. Non si considerano invece coloro che sono in regime forfettario, i quali, in linea con la normativa vigente, non potranno dedurre i costi aziendali effettivamente sostenuti, dal momento che tale passaggio avviene secondo il coefficiente collegato al codice ATECO.
Fatta tale precisazione, tra i diversi vantaggi fiscali previsti per i titolari di partita IVA in regime ordinario è riconosciuta la possibilità per il titolare di acquistare i buoni pasto, potendo dedurre al 75% il costo del buono come costo aziendale e per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 54, comma 5 TUIR), nonché detrarre l’IVA con aliquota al 10%, qualora i buoni pasto siano utilizzati direttamente dal professionista.
Nel caso in cui il professionista assegni i buoni pasto ai propri dipendenti, invece, la convenienza assume ancora più rilievo, dal momento che sono deducibili come costi aziendali al 100% e per i dipendenti, con la Legge di Stabilità del 2020, sono esenti fino a 8 euro se buoni pasto digitali e fino a 4 euro se cartacei.
Spese di rappresentanza e omaggi ai clienti: i buoni acquisto
Vantaggi fiscali per le partite IVA in regime ordinario si hanno anche con riferimento ai buoni acquisto o regalo.
Il trattamento fiscale dei buoni acquisto, in particolare, è molto conveniente soprattutto quando i buoni regalo sono erogati come premio o incentivo per esempio a seguito del raggiungimento un determinato obiettivo. Al configurarsi di tale ipotesi, infatti, i buoni spesa saranno completamente deducibili e l’IVA relativa alla commissione sarà detraibile (art. 15, comma 1, n. 2 e art. 21, comma 2, lett. c del DPR n. 633/1972).
Ma non solo: secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 2 del TUIR (DPR n.917/86 e D.M.19/11/2008) – che disciplina le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e/o servizi effettuati con finalità promozionali o di pubbliche relazioni – il valore imponibile dei buoni regalo, utilizzati come omaggi a clienti e fornitori per azioni promozionali inerenti all’attività di impresa, può essere dedotto completamente dai costi con detraibilità dell’IVA relativa alla commissione. Il valore massimo di ogni regalo è di 50 euro.
Oltre a quelle di rappresentanza, ci possono essere altre spese deducibili per una partita IVA come quelle relative alla formazione, alle autovetture, agli immobili e ai dispositivi elettronici.
Variazione o chiusura della partita IVA
Oltre a quanto abbiamo finora detto, c’è da dire che bisogna prendere in considerazione anche il fatto che possano variare gli elementi indicati nella dichiarazione di inizio di attività o si possa decidere di chiudere la partita IVA.
In entrambi i casi, è necessario compilare lo stesso modello (AA7, AA9) e presentarlo ad un qualsiasi ufficio entro 30 giorni dalla data di variazione/cessazione dell’attività con le stesse modalità previste per l’inizio attività. In tale occasione, l’ufficio procederà alla chiusura della partita IVA.
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